Art. 10.
  Le offerte di ogni singolo operatore, devono  pervenire,  entro  le
ore   13   del   giorno   28  luglio  1995,  esclusivamente  mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia continuera' a presentare  la  propria  richiesta,
unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito
modulo, inserito in busta chiusa.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.