Art. 14.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della  seconda
tranche  di  detti  titoli  per  un  importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  dell'art.  1  del
presente  decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli  operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 28 luglio 1995.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  Gli  "specialisti"  che non hanno partecipato all'asta di emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11  del  presente  decreto.  La
richiesta  di  ciascuno  "specialista" dovra' esser presentata con le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.  10   e   dovra'   contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore  all'intero  importo  del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario
minimo del prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali
richieste  distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.