Art. 10.
  1. E' corrisposta all'impresa di  pesca  un'indennita'  giornaliera
nella misura di lire quarantamila per ciascun componente l'equipaggio
al  quale  deve  comunque  essere  erogato  dall'armatore  il  minimo
monetario garantito dal contratto collettivo di lavoro.
  2. Il premio di fermo temporaneo  e  l'indennita'  giornaliera  non
sono  cumulabili  con indennita' e analoghi contributi corrisposti da
altre pubbliche amministrazioni.
  3. Il premio di fermo viene corrisposto  agli  armatori  secondo  i
massimali  di  cui  alla  tabella  2  del  regolamento  CEE  3699/93.
L'armatore  deve  comunque  assicurare,   pena   la   decadenza   dal
contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri
previdenziali e assistenziali.
  4.  Le  capitanerie  di  porto,  per le navi iscritte nelle proprie
matricole e nei propri  registri  comunicano  entro  quindici  giorni
dall'inizio  di  ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno
finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennita'.