Art. 10. 1. E' corrisposta all'impresa di pesca un'indennita' giornaliera nella misura di lire quarantamila per ciascun componente l'equipaggio al quale deve comunque essere erogato dall'armatore il minimo monetario garantito dal contratto collettivo di lavoro. 2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennita' giornaliera non sono cumulabili con indennita' e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. 3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CEE 3699/93. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali. 4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennita'.