Art. 11. 1. Salvo i casi di forza maggiore o di sbarco volontario non e' consentito lo sbarco dei membri dell'equipaggio nei due giorni precedenti e nei trenta giorni successivi il periodo di fermo biologico. 2. L'indennita' per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennita' e' corrisposta fino alla data dello sbarco. 3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unita' durante il fermo stesso, l'indennita' e' corrisposta a far data dal giorno del reimbarco. 4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sara' corrisposta l'indennita' giornaliera e' quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo.