Art. 11.
  1. Salvo i casi di forza maggiore o di  sbarco  volontario  non  e'
consentito  lo  sbarco  dei  membri  dell'equipaggio  nei  due giorni
precedenti e  nei  trenta  giorni  successivi  il  periodo  di  fermo
biologico.
  2.  L'indennita'  per  il  marittimo  imbarcato  non viene concessa
qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo  di  fermo.
Nel   caso   di  sbarco  determinato  da  causa  di  forza  maggiore,
l'indennita' e' corrisposta fino alla data dello sbarco.
  3. Nel caso di sbarco avvenuto prima  dell'inizio  del  periodo  di
fermo,  per  malattia  o  infortunio, per il marittimo che si imbarca
nuovamente  sulla  medesima   unita'   durante   il   fermo   stesso,
l'indennita' e' corrisposta a far data dal giorno del reimbarco.
  4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i
quali sara' corrisposta l'indennita' giornaliera e' quello risultante
alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo.