Art. 14.
  1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati  la  corresponsione
del  minimo  monetario garantito previsto dal contratto collettivo di
lavoro,  l'armatore,  all'atto  della  presentazione  dei   documenti
richiesti  per  il  pagamento  dell'intero  ammontare  del premio, e'
tenuto a produrre innanzi al  responsabile  del  procedimento,  cosi'
come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
25  gennaio  1994,  n.  130, una dichiarazione ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15,  nella  quale  sia  specificato  il  trattamento
economico    del   personale   imbarcato,   i   relativi   contributi
previdenziali e  assistenziali,  nonche'  la  regolare  effettuazione
degli adempimenti a essi connessi.
  2.  L'armatore  e'  tenuto,  entro  dieci  giorni dal pagamento del
premio,   a   presentare   una   quietanza   concernente   l'avvenuta
corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.