Art. 17.
  1. Sul premio di fermo spettante per la nave e' operata la ritenuta
d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.
  2.  La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica
alle somme corrisposte a titolo di indennita'  giornaliera  spettante
ai membri dell'equipaggio.
  3.  L'importo  corrispondente  alle  ritenute  d'acconto operate e'
versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al
bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17,  capitolo
3590   "Ritenute   sui   contributi   corrisposti   alle  imprese  da
amministrazioni dello Stato  ..",  ed  e'  comunicato  al  competente
ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.