Art. 19. 1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unita' iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica, rimangono ferme il venerdi', sabato e domenica. 2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unita' iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, ivi operanti, abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica, rimangono ferme il sabato e la domenica. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21. 4. Per le unita' abilitate all'attrezzo turbosoffiante rimangono in vigore, ai fini del fermo tecnico, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993.