Art. 19.
  1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le
unita'  iscritte  nei  compartimenti  marittimi  dell'Adriatico,  ivi
operanti,  abilitate  allo  strascico,  traino  pelagico  e sciabica,
rimangono ferme il venerdi', sabato e domenica.
  2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le
unita' iscritte nei  compartimenti  marittimi  del  Tirreno  e  dello
Ionio,  ivi  operanti,  abilitate  allo  strascico, traino pelagico e
sciabica, rimangono ferme il sabato e la domenica.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non  sono  derogabili
esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.
  4. Per le unita' abilitate all'attrezzo turbosoffiante rimangono in
vigore,  ai fini del fermo tecnico, le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993.