Art. 2. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante e' disposto il fermo biologico temporaneo con le modalita' specificate negli articoli seguenti. 2. Il premio di cui al comma 2 del precedente articolo e' corrisposto a tutte le unita' da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto. 3. Per le unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna il fermo biologico e' disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa e' a carico dei rispettivi bilanci.