Art. 2.
  1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i  sistemi
a  strascico,  traino pelagico, sciabica e turbosoffiante e' disposto
il fermo biologico temporaneo  con  le  modalita'  specificate  negli
articoli seguenti.
  2.  Il  premio  di  cui  al  comma  2  del  precedente  articolo e'
corrisposto a tutte le unita' da pesca che  rispondono  ai  requisiti
previsti dal presente decreto.
  3. Per le unita' iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni
a   statuto  speciale  Sicilia  e  Sardegna  il  fermo  biologico  e'
disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali  e  la  relativa
spesa e' a carico dei rispettivi bilanci.