Art. 20. 1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unita' da pesca abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica sono obbligate a sospendere la loro attivita' secondo le seguenti modalita': a) le unita' operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. In tali giorni non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse; b) le unita' operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio la domenica e, nel periodo che intercorre dal 1 aprile al 31 ottobre anche il sabato. Il sabato e' consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattivita' per avverse condizioni meteomarine. 2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi di posta fissa, ai palangari e alle reti a circuizione, nonche' alle unita' asservite a impianti di acquicoltura possonoo, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima. 3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonche' al comma 1 del presente art. 20, non e' consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.