Art. 20.
  1.  Nei  mesi  seguenti  le  otto  settimane  successive  al  fermo
biologico  le  unita'  da  pesca  abilitate  allo  strascico,  traino
pelagico e sciabica sono obbligate a  sospendere  la  loro  attivita'
secondo le seguenti modalita':
    a)  le unita' operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico
il sabato e la domenica. In tali giorni non e' consentito il recupero
di  eventuali  giornate  di   inattivita'   causate   da   condizioni
meteomarine avverse;
    b)  le  unita' operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e
dello Ionio la domenica e, nel periodo che intercorre dal 1 aprile al
31 ottobre anche il sabato.  Il  sabato  e'  consentito  il  recupero
dell'eventuale   giornata   di  inattivita'  per  avverse  condizioni
meteomarine.
  2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi  di
posta  fissa,  ai  palangari  e alle reti a circuizione, nonche' alle
unita' asservite a impianti di acquicoltura  possonoo,  su  richiesta
dell'armatore  presentata  alla  capitaneria  di  porto d'iscrizione,
esercitare la pesca anche nei giorni  di  sabato  e  domenica  previa
sospensione  dell'abilitazione  a tutti gli altri sistemi di pesca da
annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima.
  3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2  del  precedente  art.
19,  nonche'  al comma 1 del presente art. 20, non e' consentito, con
l'eccezione dei casi espressamente  previsti  dal  presente  decreto,
l'esercizio  della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e
sciabica a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti
marittimi.