Art. 3.
  1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i  sistemi
a  strascico,  traino  pelagico, sciabica, iscritte nei compartimenti
marittimi dell'Adriatico, l'inizio del fermo  biologico  obbligatorio
e'  fissato  con  ordinanza  dal capo del compartimento marittimo, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281.
  2. Per le navi autorizzate ad operare con i  sistemi  a  strascico,
traino  pelagico  e sciabica iscritte nei compartimenti marittimi del
Tirreno e dello Ionio il fermo biologico e' facoltativo  per  impresa
di pesca ed ha inizio dal 14 settembre 1995.
  3.  L'armatore  della  nave  autorizzata  ad operare con l'attrezzo
turbosoffiante puo' richiedere la corresponsione del  premio  per  il
secondo mese di fermo stabilito, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministero  della  marina mercantile 15 giugno 1993, con ordinanza del
capo del compartimento.
   4. All'armatore della nave, autorizzata a operare  oltre  che  con
l'attrezzo  turbosoffiante anche con i sistemi a strascico e/o traino
pelagico e/o sciabica, che effettuano sia il fermo biologico previsto
per l'attrezzo turbosoffiante che quello previsto  per  i  sistemi  a
strascico,  traino  pelagico  e  sciabica,  sara' corrisposto il solo
premio di  fermo  per  i  sistemi  a  strascico,  traino  pelagico  e
sciabica.
  5.  Nelle  acque  antistanti  i  compartimenti  marittimi in cui e'
attuato il fermo non e' consentito  l'esercizio  della  pesca  con  i
sistemi  a  strascico,  traino  pelagico  e sciabica a nessuna unita'
anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. La  violazione
del  predetto  divieto  comporta la sospensione della validita' della
licenza di pesca per trenta giorni.