Art. 3. 1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, l'inizio del fermo biologico obbligatorio e' fissato con ordinanza dal capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281. 2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo biologico e' facoltativo per impresa di pesca ed ha inizio dal 14 settembre 1995. 3. L'armatore della nave autorizzata ad operare con l'attrezzo turbosoffiante puo' richiedere la corresponsione del premio per il secondo mese di fermo stabilito, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero della marina mercantile 15 giugno 1993, con ordinanza del capo del compartimento. 4. All'armatore della nave, autorizzata a operare oltre che con l'attrezzo turbosoffiante anche con i sistemi a strascico e/o traino pelagico e/o sciabica, che effettuano sia il fermo biologico previsto per l'attrezzo turbosoffiante che quello previsto per i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica, sara' corrisposto il solo premio di fermo per i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica. 5. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui e' attuato il fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica a nessuna unita' anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. La violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca per trenta giorni.