Art. 4. 1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, puo' essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico, traino pelagico e sciabica almeno per trenta giorni dopo il periodo di fermo biologico, previo sbarco delle relative attrezzature. 3. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con l'attrezzo turbosoffiante, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, puo' essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza. 4. La richiesta di cui al precedente comma 3 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca, a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione dell'attrezzo turbosoffiante durante il periodo di fermo biologico di cui al comma 3 del precedente art. 3, previo sbarco delle relative attrezzature.