Art. 4.
  1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate  ad
operare  con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica, previa
esplicita  richiesta  dell'armatore   al   capo   del   compartimento
d'iscrizione,  puo'  essere  consentita  la pesca con tutti gli altri
sistemi autorizzati sulla licenza.
  2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la  rinuncia,
da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento
d'iscrizione,  all'utilizzazione  del  sistema  a  strascico,  traino
pelagico e sciabica almeno per trenta giorni dopo il periodo di fermo
biologico, previo sbarco delle relative attrezzature.
  3. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate  ad
operare  con  l'attrezzo  turbosoffiante,  previa esplicita richiesta
dell'armatore al capo del  compartimento  d'iscrizione,  puo'  essere
consentita  la  pesca  con  tutti gli altri sistemi autorizzati sulla
licenza.
  4. La richiesta di cui al precedente comma 3 comporta la  rinuncia,
da   annotarsi   sulla   licenza  da  pesca,  a  cura  del  capo  del
compartimento    d'iscrizione,    all'utilizzazione     dell'attrezzo
turbosoffiante  durante il periodo di fermo biologico di cui al comma
3 del precedente art. 3, previo sbarco delle relative attrezzature.