Art. 6. 1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso. 2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave puo', durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' stato iniziato il fermo. 3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni. 4. La nave che e' stata posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio del fermo e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo, non e' ammessa ai benefici del premio.