Art. 6.
  1. Durante il periodo di fermo e' consentita, senza  disarmo  della
nave,   l'esecuzione   di  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche  per  il
rinnovo  dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di
rinnovo sia stata prodotta in  data  antecedente  alla  scadenza  del
certificato stesso.
  2.   Ai  fini  della  realizzazione  delle  operazioni  di  cui  al
precedente  comma,  la  nave  puo',  durante  il  periodo  di  fermo,
raggiungere  il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse,
cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo  sbarco
delle  attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio
marittimo presso il quale e' stato iniziato il fermo.
  3. L'autorizzazione al trasferimento  e'  rilasciata  per  il  solo
periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove
saranno realizzate le operazioni.
  4.  La  nave  che  e'  stata  posta  in disarmo per l'esecuzione di
operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   in   data
antecedente  l'inizio  del  fermo  e  che permane in stato di disarmo
durante lo stesso periodo di fermo, non e' ammessa  ai  benefici  del
premio.