Art. 7.
  1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici
marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio  del  periodo
di  fermo,  nell'orario  fissato  da ciascun ufficio in modo da tener
conto, per quanto possibile, del ritorno dalla giornata di  pesca,  i
documenti  di  bordo  dell'unita' che effettua il fermo e, per quelle
unita' per le quali sia stato gia' rilasciato, anche il  libretto  di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
  2.  Entro tre giorni dall'inizio del fermo per le navi dislocate in
un porto diverso da  quello  di  iscrizione,  l'autorita'  marittima,
presso  il  cui  ufficio  sono stati depositati i documenti di bordo,
comunica  all'ufficio   marittimo   d'iscrizione   gli   estremi   di
identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unita'.
  3.  Effettuata  la  consegna  dei  documenti  di bordo ai sensi dei
precedenti commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita  in  altro
porto,  ad  esclusione  dell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente
art. 6.
  4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo  biologico,  le
disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano alle unita'
abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante che  hanno  effettuato
il  secondo mese di fermo biologico, ai sensi dell'art. 1 del decreto
ministeriale 15 giugno 1993, nel mese di maggio o luglio.