Art. 9. 1. Il premio di fermo biologico e' corrisposto a condizione che l'unita' da pesca: a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca; b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o traino pelagico e/o sciabica e/o con attrezzo turbosoffiante e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonche' sia in armamento durante il medesimo periodo. Per la nave autorizzata all'attrezzo turbosoffiante che abbia effettuato il fermo biologico di cui al comma 2 del precedente art. 6 nel mese di maggio o luglio non e' richiesto il requisito dell'armamento durante il periodo di fermo stesso; c) risulti, per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo, convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente, nonche' nella disponibilita' dell'armatore o della societa' di armamento. 2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, gia' in possesso dell'armatore o della societa' di armamento, e' necessario che l'unita' sostituita risponda al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo oppure che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unita' risulti pari ad almeno centoventi giorni. 3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o societa' di armamento, e' necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sara' corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico. 4. Il premio di fermo biologico e' corrisposto, inoltre, a condizione che l'armatore o la societa' di armamento: a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto; b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca; c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorita' giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attivita' di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo. 5. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilita' della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito. 6. E' comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorche' non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attivita' di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto. 7. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per le imprese di pesca che effettuano facoltativamente il fermo.