Art. 9.
  1. Il premio di fermo biologico e'  corrisposto  a  condizione  che
l'unita' da pesca:
    a)  sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori
e galleggianti, nonche' annotata nei registri delle imprese di pesca;
    b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4  della  legge  17  febbraio
1982,  n.  41,  all'esercizio  della  pesca  a  strascico  e/o traino
pelagico e/o sciabica  e/o  con  attrezzo  turbosoffiante  e  sia  in
possesso  delle  relative  attrezzature  nel periodo stabilito per il
fermo, nonche' sia in armamento durante il medesimo periodo.  Per  la
nave  autorizzata all'attrezzo turbosoffiante che abbia effettuato il
fermo biologico di cui al comma 2 del precedente art. 6 nel  mese  di
maggio  o luglio non e' richiesto il requisito dell'armamento durante
il periodo di fermo stesso;
    c) risulti, per almeno  centoventi  giorni  nel  corso  dell'anno
civile  precedente  a  quello  del  fermo, convenientemente armata ed
equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del  codice  della  navigazione,
abilitata  alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi
di  cui  alla  lettera  precedente,  nonche'   nella   disponibilita'
dell'armatore o della societa' di armamento.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  nave oggetto del fermo abbia sostituito
un'altra nave, gia' in possesso dell'armatore  o  della  societa'  di
armamento,   e'   necessario  che  l'unita'  sostituita  risponda  al
requisito di cui alla lettera c) del comma 1  del  presente  articolo
oppure  che  la  sommatoria  dei  periodi di armamento di entrambe le
unita' risulti pari ad almeno centoventi giorni.
  3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede  il  premio  di
fermo  sia  stata oggetto di cambio armatore o societa' di armamento,
e' necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di  cui
alla  lettera  c)  del  comma  1  del presente articolo e il relativo
premio sara' corrisposto all'armatore che ha ottemperato  all'obbligo
del fermo biologico.
  4.  Il  premio  di  fermo  biologico  e'  corrisposto,  inoltre,  a
condizione che l'armatore o la societa' di armamento:
    a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel
presente decreto;
    b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;
    c)  non  sia  incorso  in  provvedimenti  sanzionatori  comminati
dall'autorita'  giudiziaria  per  violazione di norme sulla pesca, in
base ai quali sia stata inibita l'attivita' di pesca, anche  per  una
sola frazione del periodo di fermo.
  5.  La  mancanza  di  una  sola delle condizioni di cui al presente
articolo comporta l'inammissibilita' della domanda di  corresponsione
del  premio,  pur  rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il
fermo nel periodo stabilito.
  6. E' comunque consentito il pagamento del premio nel caso di  nave
pignorata   allorche'   non  sia  impedito  all'armatore  l'esercizio
dell'attivita' di pesca e la nave risulti in possesso  di  tutti  gli
altri requisiti prescritti dal presente decreto.
  7.  Le  disposizioni del presente articolo sono valide anche per le
imprese di pesca che effettuano facoltativamente il fermo.