Art. 2.
  Fino   all'approvazione   del   piano  territoriale  paesistico  e,
comunque, entro e non oltre il 20  febbraio  1997,  e'  vietata,  nel
territorio   descritto   e  individuato  nel  decreto  n.  7426/1992,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8  del
20  febbraio  1993,  facente  parte  del  comune  di  Siracusa,  ogni
modificazione dell'assetto del territorio,  nonche'  qualsiasi  opera
edilizia,  con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di  restauro  conservativo
che  non  alterino  lo  stato  dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici.