Art. 3.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione  siciliana  ai  sensi  dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
  Una  copia  della  Gazzetta  ufficiale  della   regione   siciliana
contenente  il  presente decreto sara' trasmessa, entro il termine di
mesi uno dalla sua pubblicazione, per  il  tramite  della  competente
soprintendenza,  al comune di Siracusa perche' venga affissa per mesi
tre all'albo pretorio del comune stesso.
  Altra  copia  della  predetta  Gazzetta  sara'   contemporaneamente
depositata   presso  gli  uffici  del  comune  di  Siracusa  ove  gli
interessati potranno prenderne visione.
  La soprintendenza competente comunichera' a questo  assessorato  la
data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata
all'albo del comune di Siracusa.