(all. 1 - art. 1)
           Disciplinare di produzione della denominazione
         di origine controllata "Colli orientali del Friuli"
                               Art. 1.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"  accompagnata  da  una delle menzioni "Bianco", "Rosso" o dal
riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini
ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di  produzione  e  rispondenti
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
   2.  Le  sottozone   "Ramandolo",   "Cialla"   e   "Rosazzo"   sono
disciplinate  tramite  allegati  in  calce  al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in  tutte
le  sottozone  devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare.
                               Art. 2.
   1.  La  denominazione  "Colli  orientali  del   Friuli"   con   la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Picolit;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla gialla;
    Riesling (da Riesling renano);
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Traminer aromatico;
    Verduzzo friulano;
    Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pignolo;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino;
    Tazzelenghe;
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet  possono
concorrere,  disgiuntamente  o  congiuntamente  le  uve e i mosti dei
vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.
   2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al
comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore  analogo,
facenti  parte  di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia
di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al  15%  del
totale.
   3.  La  denominazione  "Colli  orientali del Friuli" seguita dalla
specificazione "Rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle  uve  dei
vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate
secondo  quanto  prescritto  nel  comma  3  dell'art.  5 del presente
disciplinare.
   4.   La   denominazione   "Colli  orientali  del  Friuli"  con  le
specificazioni "Bianco" o "Rosso" e' riservata ai  vini  ottenuti  da
uve,  mosti  e  vini  provenienti  da  vigneti composti da una o piu'
varieta' tra i vitigni di cui al  primo  comma  con  l'esclusione  di
quelli a bacca aromatica.
                               Art. 3.
   1.  Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del
Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma  primo,
devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo  dalla  localita'  Madonna,  ad  ovest  di  Tarcento, la
delimitazione segue la strada che  da  questa  localita'  porta  alla
stazione  ferroviaria  di  Tarcento  stessa  per poi seguire la linea
ferroviaria  verso  sud  sino   all'incrocio   con   la   provinciale
Tricesimo-Nimis,  da  qui  lungo  questa  strada, attraverso Qualso e
Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre.  Corre  quindi  verso
sud  lungo  il  corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano,
piega verso est lungo la  strada  che  porta  a  Savorgnano  fino  ad
intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui
prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad
arrivare  alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto
orfani e C. Corgnolo).
   Dalla cabina di trasformazione segue la strada per  Casali  Gallo,
il  macello  comunale,  Borgo  Viola  (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la s.s.  356,  fino
al  bivio  SpessaIpplis, passando per Gagliano; da questo punto verso
ovest lungo l'asfaltata che delimita  il  versante  nord  della  zona
collinare  propriamente  detta,  sino  al bivio di Azzano per piegare
verso Leproso e proseguire per il  ponte  sul  fiume  Natisone  verso
Orsaria  e  quindi  lungo  la provinciale fino a Vicinale (Casa delle
zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino  al  suo
raccordo con la s.s. 56.
   La  linea  di  delimitazione  segue la statale n. 56, in direzione
sud-est, fino al bivio per Manzano e per  la  strada  che  attraversa
Manzano  raggiunge  l'asfaltata  Case-Dolegnano  in prossimita' di C.
Romano.  Prosegue  verso  est  lungo  la  sopradetta  asfaltata   per
raggiungere   il   confine   provinciale   Udine-Gorizia  dopo  avere
attraversato Dolegnano, piazzale  Quattro  Venti,  S.  Andrat.  Segue
verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.
   Risale     detto    rio    fino    alla    strada    interpoderale
PrepotischisFragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis  e
Stregna  e,  raggiunto  San  Pietro  di  Chiazzacco,  prosegue per C.
Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per  Castelmonte,  per
proseguire  poi  il confine del comune di Cividale e continuare verso
nord  lungo  il  confine  di  Torreano  fino  all'altezza  del  monte
Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m
711)  al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde
(m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monto
Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791)  a  Borgo  Gaspar  (m  368)  al
castello  di  Prampero  (m  213). La delimitazione continua verso sud
lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di
Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356  che
segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
                               Art. 4.
   1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Colli orientali del Friuli" devono rispondere,
per condizioni ambientali di coltura,  a  quelli  tradizionali  della
zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in  terreni  di  favorevole  giacitura  ed  esposizione,  di  origine
eocenica,  oppure,  nelle  zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
   Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati.
   I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   I  nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu'  di  kg
1,350 di uva per ceppo di "Picolit" e kg 3,700 per ceppo per tutte le
altre tipologie.
   E'   vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione di soccorso.
   2. La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del
Friuli" "Picolit" e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, e di 11 tonnellate  per  ettaro  per  tutte  le  altre
tipologie  di  vitigno.  Tali  rese  devono  comunque  determinare un
quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo  non
superiore  ad  hl  28  per  il "Picolit" ed ettolitri 77 per tutte le
altre tipologie di vino.
   Fermi restando i limiti sopra indicati,  la  resa  per  ettaro  di
vigneto  in  coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata, attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali  operazioni  vengano   effettuate   nell'intero
territorio  della  provincia  di Udine nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della  denominazione
di origine controllata "Collio".
   2.  Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Colli  orientali  del  Friuli"  un  titolo  alcolometrico   volumico
naturale minimo del:
    13% per il Picolit;
    10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2.
   3.   Nella   vinificazione   sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   La resa massima di uva in vino non deve essere  superiore  al  70%
per  tutti  i  vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine  controllata:  "Colli  orientali del Friuli". Qualora la resa
uva-vino  superi  il  75%  decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
prodotto.
   Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di  vino
"Colli  orientali  del  Friuli" "Rosato" deve attuarsi una spremitura
soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce,
al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore.
   Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso
l'invecchiamento in botti di legno.
                               Art. 6.
   1. I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Chardonnay:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Malvasia:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Picolit:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, gradevole;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot grigio:
    colore: paglierino con riflessi ramati;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, vivace, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale mininio: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Tocai friulano:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico con aroma intenso;
    sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu o meno intenso;
    odore: caratteristico, intenso e gradevole;
    sapore:  asciutto  oppure  amabile-dolce,  di  corpo, leggermente
tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Colli orientali del Friuli" "Bianco":
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, armonico;
    sapore: asciutto, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Colli orientali del Friuli" "Rosso":
    colore: rosso, granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, di corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet:
    colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Franc:
    colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
    odore: erbaceo, intenso;
    sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Merlot:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pignolo:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, elegante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
    odore: intenso, caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Refosco dal peduncolo rosso:
    colore:  rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se
invecchiato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Tazzelenghe:
    colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosato:
    colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;
    odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  competente  modificare  con  proprio
decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i  limiti  sopra
indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   1.  Nell'ambito  dell'intero  territorio  tutelato  e'  ammessa la
produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione
di origine  controllata  "Colli  orientali  del  Friuli"  recanti  la
dizione  "Superiore" purche' le produzioni suddette vengano ridotte a
80 quintali di  uva  ad  ettaro  e  le  gradazioni  alcoliche  minime
naturali elevate a 11%.
   Per  il  Picolit  e'  prevista  la  dizione  "Superiore"  solo per
produzioni inferiori a q.li  35  per  ettaro  e  gradazione  alcolica
minima naturale del 14%.
   I  vini  recanti  la dizione "Superiore" devono avere all'atto del
consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per  il  "Picolit"  e
11,5% per tutte le altre tipologie.
   2.  Nell'ambito  dell'intero  territorio tutelato "Colli orientali
del Friuli" la menzione "Riserva" ma senza la dizione "Superiore"  e'
ammessa  qualora  i  vini  siano  stati invecchiati almeno due anni a
decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
   1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve  essere  effettuata
in   posizione   immediatamente   sottostante  all'indicazione  della
denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli"  ed
in  caratteri  non  superiori,  in  dimensione  ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
   2. In etichetta la dicitura "Superiore" o "Riserva" devono seguire
il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali  o
inferiori.
   3.  E'  vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, "extra", "fine",  "scelto",  "selezionato"  e
similari,   salvo   quanto   previsto   dall'art.   7   del  presente
disciplinare.
   4.  L'indicazione  dell'annata  di   produzione   delle   uve   e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
   5.  E'  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di  fattorie  e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
   6.  Il vino "Colli orientali del Friuli" - "Picolit" dovra' essere
immesso al consumo  esclusivamente  in  bottiglie  di  capacita'  non
superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.