Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata da una delle menzioni "Bianco", "Rosso" o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 2. Le sottozone "Ramandolo", "Cialla" e "Rosazzo" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare. Art. 2. 1. La denominazione "Colli orientali del Friuli" con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni: Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana); Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla gialla; Riesling (da Riesling renano); Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon); Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pignolo; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino; Tazzelenghe; e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. 2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. 3. La denominazione "Colli orientali del Friuli" seguita dalla specificazione "Rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del presente disciplinare. 4. La denominazione "Colli orientali del Friuli" con le specificazioni "Bianco" o "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a bacca aromatica. Art. 3. 1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la s.s. 356, fino al bivio SpessaIpplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56. La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale PrepotischisFragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monto Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento. Art. 4. 1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg 1,350 di uva per ceppo di "Picolit" e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre tipologie. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 2. La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del Friuli" "Picolit" e' di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, e di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore ad hl 28 per il "Picolit" ed ettolitri 77 per tutte le altre tipologie di vino. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata "Collio". 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 13% per il Picolit; 10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata: "Colli orientali del Friuli". Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di vino "Colli orientali del Friuli" "Rosato" deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno. Art. 6. 1. I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Chardonnay: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Malvasia: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Picolit: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, gradevole; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot grigio: colore: paglierino con riflessi ramati; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Ribolla gialla: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: asciutto, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale mininio: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico; sapore: asciutto, fresco, aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato tendente all'aromatico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Tocai friulano: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico con aroma intenso; sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato piu o meno intenso; odore: caratteristico, intenso e gradevole; sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Colli orientali del Friuli" "Bianco": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, armonico; sapore: asciutto, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Colli orientali del Friuli" "Rosso": colore: rosso, granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, di corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet: colore: rosso intenso, granato se invecchiato; odore: vinoso, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Franc: colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato; odore: erbaceo, intenso; sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino o granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Merlot: colore: rosso rubino o granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pignolo: colore: rosso rubino o granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot nero: colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato; odore: intenso, caratteristico, delicato; sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato; odore: caratteristico, intenso; sapore: asciutto, di corpo, amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino o granato se invecchiato; odore: caratteristico, intenso; sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tazzelenghe: colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole; sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosato: colore: rosso tendente al cerasuolo tenue; odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. E' facolta' del Ministero competente modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. 1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato e' ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" recanti la dizione "Superiore" purche' le produzioni suddette vengano ridotte a 80 quintali di uva ad ettaro e le gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%. Per il Picolit e' prevista la dizione "Superiore" solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica minima naturale del 14%. I vini recanti la dizione "Superiore" devono avere all'atto del consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il "Picolit" e 11,5% per tutte le altre tipologie. 2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato "Colli orientali del Friuli" la menzione "Riserva" ma senza la dizione "Superiore" e' ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Art. 8. 1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 2. In etichetta la dicitura "Superiore" o "Riserva" devono seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori. 3. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare. 4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione. 5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 6. Il vino "Colli orientali del Friuli" - "Picolit" dovra' essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.