ALLEGATO 1 Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli": sottozona "Ramandolo" Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Colli orientali del Friuli". Art. 2. La denominazione "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (localmente denominato Verduzzo giallo). Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo", ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimita' di localita' Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250, (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a localita' S. Giorgio (q. 469). Di qui in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q 370), attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache Fave (q. 365). Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222). Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178). Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla localita' Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso localita' Aprato e S. Biagio fino a q. 214. Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in localita' Menoli. Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge localita' Beorchian. Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392). Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a localita' Zomeais (q. 244). Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a localita' Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di localita' Compare, raggiunge Borgo Patochis (q. 406). Prende poi verso est, toccando a q. 478 e, quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di localita' Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una linea che, attraverso Case Dri (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione. Art. 4. 1. La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo" e' di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata. 2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56. 3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente allegato. 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%. Art. 6. Il vino "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Art. 7. 1. I vini "Colli orientali del Friuli" - "Ramandolo" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero. 2. Per i vini disciplinati nel presente allegato e' escluso l'utilizzo della dizione "Superiore".