(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
   Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata
         "Colli orientali del Friuli": sottozona "Ramandolo"
                               Art. 1.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli" accompagnata dalla specificazione "Ramandolo" e' riservata al
vino  ottenuto  dalle  uve  di  cui  al  seguente art. 2 prodotte dai
vigneti della zona specificata nel successivo art.  3  e  rispondenti
alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente allegato al
disciplinare di produzione  dei  vini  D.O.C.  "Colli  orientali  del
Friuli".
                               Art. 2.
   La  denominazione  "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla
specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino  ottenuto  dalle  uve
del   vitigno   Verduzzo  friulano  (localmente  denominato  Verduzzo
giallo).
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Colli  orientali del Friuli" - "Ramandolo", ai
sensi  dell'art.  1  devono  essere  prodotte  nella  zona   appresso
indicata:
    partendo  dalla  chiesetta  di  Ramandolo  (q.  369), seguendo la
strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione  nord-est),
raggiunge  quota  518 in prossimita' di localita' Tamar. Da qui segue
una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250, (punto di
confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano  di
Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a localita' S. Giorgio (q. 469).
Di  qui  in  direzione  sud-ovest,  tocca M. Plantanadiz (q. 370), La
Croce (q 370), attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache  Fave  (q.
365).
    Indi  prosegue  in  direzione  sud-est  lungo una linea retta che
interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).
   Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente
Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza
con il torrente Torre (q. 178).
   Ne segue il corso in  direzione  nord-ovest  fino  alla  localita'
Oltretorre  (Tarcento)  ed,  al  ponte  sul torrente Torre, prende la
strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso localita' Aprato
e S. Biagio fino a q. 214.
   Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito,
q. 261 in localita' Menoli.
   Segue indi una linea retta fino a  Borgo  Noglareda  (q.  313)  e,
toccando q. 415 e 440 raggiunge localita' Beorchian.
   Prosegue  quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e,
attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).
   Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q.
253) e, poi, la strada che porta a localita' Zomeais (q. 244).
   Attraversa quindi il ponte sul torrente  Torre  fino  a  localita'
Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q.
457, a monte di localita' Compare, raggiunge Borgo Patochis (q. 406).
   Prende  poi  verso  est,  toccando  a q. 478 e, quindi, verso sud,
attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di localita' Sedilis.
Da qui prosegue verso est, seguendo una linea  che,  attraverso  Case
Dri  (q.  376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di
Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.
                               Art. 4.
   1. La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del
Friuli" - "Ramandolo" e' di 8 tonnellate per  ettaro  di  vigneto  in
coltura specializzata.
   2.  Tali  rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
56.
   3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non  potranno  produrre
mediamente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo.
                               Art. 5.
   1.  Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino  "Colli  orientali  del  Friuli"  -  "Ramandolo"  devono  essere
effettuate  nell'interno  della  zona di produzione di cui all'art. 3
del presente allegato.
   2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini
"Colli  orientali  del  Friuli" - "Ramandolo" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12%.
                               Art. 6.
   Il vino "Colli  orientali  del  Friuli"  -  "Ramandolo",  all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile
o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%  di  cui  almeno
12% svolto;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
                               Art. 7.
   1.  I  vini  "Colli  orientali  del Friuli" - "Ramandolo" dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie  di  vetro,  di
capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
   2.  Per  i  vini  disciplinati  nel  presente  allegato e' escluso
l'utilizzo della dizione "Superiore".