ALLEGATO 3 Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli": sottozona "Rosazzo" Art. 1. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Rosazzo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Colli orientali del Friuli". Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla qualificazione "Rosazzo" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Picolit; Ribolla gialla; Pignolo; e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presnte allegato. 2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. 3. La denominazione "Colli orientali del Friuli" accompagnata dalla specificazione "Rosazzo" con le specificazioni "Bianco" o "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei "Colli orientali del Friuli". Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata "Strada del Sole" ed il corso d'acqua "Rio Case", la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a Nord, con il "Rio Sosso'"; scende a valle lungo il "Rio Sosso'" fino alla confluenza con il "Torrente Sosso'"; risale a monte lungo il "Torrente Sosso'" fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, corre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel "Torrente Riul", risalendolo e confluendo nel corso d'acqua "Torrente Corona", risale il "Torrente Corona", fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale "Trento" in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua "Il Rivolo" che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di "Case Masarotte" corre verso ovest per cirta 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere "Trento"; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle "Trento", attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra "Strada del Sole" ed il "Rio Case". Art. 4. 1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino "Picolit" e' di tonnellate 3 per ettaro, e di tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini "Ribolla gialla", "Pignolo", "Bianco" e "Rosso". 2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21 per la tipologia "Picolit" e di ettolitri 56 per le altre tipologie. 3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha. 4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 0,860 di uva per ceppo per la tipologia "Picolit" e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni a questi confinanti. 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 14% per il Picolit; 11% per i restanti vini. 3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno. Art. 6. I vini "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Picolit: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Ribolla gialla: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: profumato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pignolo: colore: rosso rubino o granato se invecchiato; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico delicato; sapore: armonico, vinoso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Rosso: colore: rosso intenso o granato se invecchiato; odore: vinoso, caratteristico; sapore: pieno, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Art. 7. 1. Il vino "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" - "Picolit" puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva" allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve). 2. Per i vini disciplinati nel presente allegato e' escluso l'utilizzo della dizione "Superiore". Art. 8. 1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 2. I vini "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita non superiore a litri 5, chiuse con tappi di sughero.