(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
   Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata
          "Colli orientali del Friuli": sottozona "Rosazzo"
                               Art. 1.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"  accompagnata  dalla specificazione "Rosazzo" e' riservata al
vino ottenuto dalle uve di  cui  al  seguente  art.  2  prodotte  dai
vigneti  della  zona  specificata nel successivo art. 3 e rispondenti
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  allegato  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  D.O.C.  "Colli orientali del
Friuli".
                               Art. 2.
   1. La denominazione di origine controllata  "Colli  orientali  del
Friuli"   accompagnata   dalla   qualificazione   "Rosazzo"   con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Picolit;
    Ribolla gialla;
    Pignolo;
e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  dei  corrispondenti  vitigni
prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presnte allegato.
   2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al
primo  comma  anche  le  uve  dei  vitigni a bacca di colore analogo,
facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella  provincia
di  Udine,  e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del
totale.
   3. La denominazione  "Colli  orientali  del  Friuli"  accompagnata
dalla  specificazione  "Rosazzo"  con  le  specificazioni  "Bianco" o
"Rosso"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve,  mosti  e   vini
provenienti  da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni
di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione  dei
"Colli orientali del Friuli".
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino a denominazione di
origine controllata "Colli orientali del Friuli" -  "Rosazzo"  devono
essere prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo  dalla  coincidenza  tra  la  strada comunale di Manzano
denominata "Strada del Sole" ed  il  corso  d'acqua  "Rio  Case",  la
delimitazione  risale  a monte detto corso d'acqua Rio Case fino alla
coincidenza con la strada poderale che  lo  ricollega,  poco  piu'  a
Nord,  con il "Rio Sosso'"; scende a valle lungo il "Rio Sosso'" fino
alla confluenza con il "Torrente Sosso'"; risale  a  monte  lungo  il
"Torrente  Sosso'"  fino  alla  coincidenza  con  la  strada comunale
dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale  in  direzione  della
frazione  di  Oleis  per  poi,  circa  dopo 250 m, corre a destra, in
direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la  curva
di  livello  93,1,  fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis
per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in  direzione  nord
per  confluire,  circa  75 m dopo, nel "Torrente Riul", risalendolo e
confluendo nel corso d'acqua "Torrente Corona", risale  il  "Torrente
Corona",  fino  al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per
seguire  detto  confine  in  direzione  est  proseguendo poi lungo il
confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino  all'incrocio
con  la  stradina  che  collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco
passando  in  direzione  sud  fino   a   quest'ultima   e   scendendo
ulteriormente  lungo  la  stessa  passando per le quote 98,8 e 93,4 e
ricongiungendosi lungo il confine  Manzano  -  Corno  di  Rosazzo  in
direzione  sud  lungo  la  stessa  stradina  per  Villa  Naglis  fino
all'incrocio con la  strada  denominata  Via  dell'Abbazia;  percorre
detta  strada  in  direzione  sud  fino  all'altezza  della  stradina
poderale "Trento" in vicinanza di due fabbricati rurali - quota  75,3
-  corre  in  direzione  nord-ovest  lungo detta strada poderale, per
circa 50 m fino all'incrocio con il corso  d'acqua  "Il  Rivolo"  che
scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa
140 m a nord di "Case Masarotte" corre verso ovest per cirta 450 m, a
nord-ovest  ed  incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire
fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente;  segue  detta
linea  elettrica  fino  alla  coincidenza con il Rio San Giovanni che
risale  fino  al   ponticello   di   attraversamento   della   strada
interpoderale  che  porta  al  podere  "Trento";  segue  detta strada
interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle "Trento",
attraversando l'affluente del Rio San Giovanni,  che  segna  in  quel
tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano,
per  tornare al punto di coincidenza tra "Strada del Sole" ed il "Rio
Case".
                               Art. 4.
   1. La produzione massima di  uva  ammessa  per  ottenere  il  vino
"Picolit" e' di tonnellate 3 per ettaro, e di tonnellate 8 per ettaro
per ottenere i vini "Ribolla gialla", "Pignolo", "Bianco" e "Rosso".
   2.  Tali  rese devono comunque determinare un quantitativo di vino
per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri
21 per la  tipologia  "Picolit"  e  di  ettolitri  56  per  le  altre
tipologie.
   3.  I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini
"Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo"  devono  avere  la  densita'
minima di 3500 ceppi/ha.
   4.  Nei  nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg  0,860  di  uva  per  ceppo  per  la  tipologia
"Picolit" e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie.
                               Art. 5.
   1.  Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino  "Colli  orientali  del  Friuli"  -  "Rosazzo"   devono   essere
effettuate  nell'interno  della  zona di produzione di cui all'art. 3
ovvero  nel  restante  territorio  dei  comuni  di  San  Giovanni  al
Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni a questi confinanti.
   2.  Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Colli orientali del Friuli"  -  "Rosazzo"  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di:
    14% per il Picolit;
    11% per i restanti vini.
   3.  Nella  vinificazione  ed  affinamento  dei  vini  del presente
allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.
                               Art. 6.
   I   vini  "Colli  orientali  del  Friuli"  -  "Rosazzo",  all'atto
dell'immissione  al  consumo,   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   Picolit:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pignolo:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, elegante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico delicato;
    sapore: armonico, vinoso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso intenso o granato se invecchiato;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
                               Art. 7.
   1.  Il  vino  "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" - "Picolit"
puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la  dizione  "Riserva"
allorche'  sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
due  anni  (calcolati  a  decorrere  dal  primo  gennaio   successivo
all'annata di produzione delle uve).
   2.  Per  i  vini  disciplinati  nel  presente  allegato e' escluso
l'utilizzo della dizione "Superiore".
                               Art. 8.
   1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve  essere  effettuata
in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C.
e  della  sottozona  ed  in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
   2. I vini "Colli orientali del Friuli" - "Rosazzo" dovranno essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di  capacita
non superiore a litri 5, chiuse con tappi di sughero.