Art. 2.
  1. Il sindaco di Napoli e' delegato ad adottare,  anche  in  deroga
alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese quelle sulla contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento e delle norme comunitarie, i provvedimenti necessari
ed  urgenti  per  la realizzazione delle opere di edilizia scolastica
rientranti  nella  competenza  del  comune  di  Napoli  ed   indicate
nell'allegato 2 della presente ordinanza.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1 il sindaco puo' avvalersi di una
apposita commissione, con valenza di conferenza dei servizi, composta
dallo stesso sindaco che la presiede,  dal  presidente  della  giunta
regionale   della   Campania,   dal  presidente  dell'amministrazione
provinciale di Napoli, dal sovrintendente scolastico regionale  della
Campania,  dal  provveditore  agli  studi di Napoli, dal provveditore
alle opere pubbliche di Napoli, dal sovrintendente per i beni tecnico
erariale di Napoli, dall'avvocato distrettuale dell'avvocatura  dello
Stato di Napoli o da loro sostituti.
  3.  Il  sindaco  puo' chiamare a far parte della commissione in via
permanente, o saltuaria, i rappresentanti dei vigili urbani, di altre
amministrazioni o enti interessati.
  4. In caso di assenza o impedimento del sindaco la commissione puo'
essere presieduta da un suo incaricato.
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1  il  sindaco
si  avvale  di  personale  delle  amministrazioni pubbliche statali e
locali ed, in particolare, degli uffici  tecnici  e  legali  statali,
regionali,  provinciali  e comunali, nonche' di ogni altra, autorita'
od ufficio competente, anche, ove necessario,  attraverso  comandi  o
distacchi  temporanei  che  tengano  conto  delle  qualifiche e delle
professionalita' proprie del personale stesso.
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  1  e  di
quanto  previsto  all'art.  3, comma 1, sono utilizzate le somme che,
alla data di entrata in vigore della  legge  n.  496/1994,  risultino
rivenienti  dai mutui disposti ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n.
488, e 23 dicembre 1991, n.  430,  a  favore  del  comune  di  Napoli
nonche'  le  eventuali  somme integrative provenienti da mutui accesi
per l'edilizia scolastica direttamente dal comune.
  7. Su richiesta del sindaco di Napoli la Cassa depositi e  prestiti
assegna tali somme al comune di Napoli, mediante accreditamento sulla
contabilita'  speciale  n.  63533  in  essere  presso  la  sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Napoli.
  8.  A  fronte  delle  somme  erogate,  il  sindaco  provvede   alla
presentazione  dei relativi rendiconti semestralmente alla ragioneria
regionale dello Stato.