Art. 3.
  1.   Fermo   restando   il   rispetto   dei    principi    generali
dell'ordinamento  e  delle  norme  comunitarie,  il  presidente della
provincia ed il sindaco  di  Napoli,  nella  qualita'  di  commissari
straordinari  delegati,  subentrano  in  tutti  i  rapporti giuridici
attivi   e   passivi   di   cui   sono    titolari    rispettivamente
l'amministrazione  provinciale  ed il comune di Napoli, con il potere
di iniziare, resistere e transigere liti, relativamente alle opere di
cui all'art. 1, commi 1 e 6, e all'art. 2, commi 1 e 6. Essi  possono
esercitare   poteri   straordinari   anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni  ed,  in  particolare:  alle  norme  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato;  alle  norme  in  materia di appalti di opere
pubbliche, con la possibilita' di  utilizzare  procedure  particolari
quali  il  sorteggio-abbinamento  e  di  determinare indirizzi rigidi
nella valutazione delle posizioni delle varie imprese; alle norme  in
materia  di espropriazione ed occupazione di urgenza, salvi i diritti
d'indennizzo. Il presidente della provincia ed il sindaco  di  Napoli
possono  altresi'  derogare  alle  norme  che  stabiliscono termini o
limiti - ivi compresi quelli previsti dall'art.  20  della  legge  30
dicembre  1991,  n. 412, dall'art. 5, comma 1, della legge 4 dicembre
1993, n. 493, dall'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge  28  dicembre
1994,  n.  723,  e  dal  decreto-legge  29  aprile 1995, n. 140 - per
l'eventuale  esercizio   della   facolta'   di   procedere   ad   una
riprogrammazione  mirata degli interventi, ovvero per la devoluzione,
per la realizzazione di progetti stralcio, per l'esecuzione di lavori
previsti da  perizie  di  variante  e  suppletive  e,  comunque,  per
l'utilizzazione dei finanziamenti tuttora disponibili derivanti dalle
leggi  n.  488/1986  e  n.  430/1991,  comprese  le risorse derivanti
dall'applicazione dell'art. 4, commi 1 e  2,  della  legge  8  agosto
1994, n. 496. Essi, infine hanno facolta' di accedere, ove possibile,
ai fondi strutturali europei di sviluppo regionale, attraverso idonei
programmi operativi.
  2.  In  caso  di obiettiva impossibilita' ad operare da parte delle
strutture provinciali e comunali, il presidente della provincia ed il
sindaco di Napoli, nella rispettiva qualita' di commissari  delegati,
possono  ricorrere,  per  la  progettazione,  ad  affidamenti  con le
procedure di cui al presente articolo anche a liberi  professionisti,
singoli od associati.
  3.  Per  l'approvazione  dei  progetti,  sotto l'aspetto tecnico ed
economico, il presidente della provincia  ed  il  sindaco  di  Napoli
delegati  possono  avvalersi, rispettivamente, di un comitato tecnico
dagli stessi, all'uopo, nominato, nel quale  siano  rappresentate  le
amministrazioni   che   siano  portatrici  degli  interessi  pubblici
coinvolti.
  4. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari
delegati  sostituisce,  ad  ogni  altro   effetto,   visti,   pareri,
autorizzazioni   e  concessioni  di  competenza  di  organi  statali,
regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante
dello strumento urbanistico generale e comporta la  dichiarazione  di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
  5.  Il  mandato  commissariale  ha  la durata di trenta mesi, salvo
eventuali proroghe, ed ha effetto dalla data di  pubblicazione  della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
  6.   Su   iniziativa,   assunta  di  intesa  dai  presidenti  delle
commissioni di cui ai commi 2 dei precedenti articoli 1 e 2, potranno
essere convocate riunioni congiunte delle commissioni stesse  per  la
valutazione delle problematiche di interesse comune.