Art. 3. 1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli, nella qualita' di commissari straordinari delegati, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui sono titolari rispettivamente l'amministrazione provinciale ed il comune di Napoli, con il potere di iniziare, resistere e transigere liti, relativamente alle opere di cui all'art. 1, commi 1 e 6, e all'art. 2, commi 1 e 6. Essi possono esercitare poteri straordinari anche in deroga alle vigenti disposizioni ed, in particolare: alle norme sulla contabilita' generale dello Stato; alle norme in materia di appalti di opere pubbliche, con la possibilita' di utilizzare procedure particolari quali il sorteggio-abbinamento e di determinare indirizzi rigidi nella valutazione delle posizioni delle varie imprese; alle norme in materia di espropriazione ed occupazione di urgenza, salvi i diritti d'indennizzo. Il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli possono altresi' derogare alle norme che stabiliscono termini o limiti - ivi compresi quelli previsti dall'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 5, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, e dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 - per l'eventuale esercizio della facolta' di procedere ad una riprogrammazione mirata degli interventi, ovvero per la devoluzione, per la realizzazione di progetti stralcio, per l'esecuzione di lavori previsti da perizie di variante e suppletive e, comunque, per l'utilizzazione dei finanziamenti tuttora disponibili derivanti dalle leggi n. 488/1986 e n. 430/1991, comprese le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1994, n. 496. Essi, infine hanno facolta' di accedere, ove possibile, ai fondi strutturali europei di sviluppo regionale, attraverso idonei programmi operativi. 2. In caso di obiettiva impossibilita' ad operare da parte delle strutture provinciali e comunali, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli, nella rispettiva qualita' di commissari delegati, possono ricorrere, per la progettazione, ad affidamenti con le procedure di cui al presente articolo anche a liberi professionisti, singoli od associati. 3. Per l'approvazione dei progetti, sotto l'aspetto tecnico ed economico, il presidente della provincia ed il sindaco di Napoli delegati possono avvalersi, rispettivamente, di un comitato tecnico dagli stessi, all'uopo, nominato, nel quale siano rappresentate le amministrazioni che siano portatrici degli interessi pubblici coinvolti. 4. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari delegati sostituisce, ad ogni altro effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 5. Il mandato commissariale ha la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe, ed ha effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. 6. Su iniziativa, assunta di intesa dai presidenti delle commissioni di cui ai commi 2 dei precedenti articoli 1 e 2, potranno essere convocate riunioni congiunte delle commissioni stesse per la valutazione delle problematiche di interesse comune.