Art. 4. Patrimonio (Omissis). Comma 3. - Una quota non inferiore al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, deve essere accantonata ad una apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle societa' di cui al quarto comma dell'art. 3. Tale riserva puo' essere investita in azioni delle societa' o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. (Omissis).