(all. 1 - art. 1)
                               Art. 4.
                             Patrimonio
   (Omissis).
   Comma 3. - Una quota non inferiore al 10%  dei  proventi  e  delle
rendite  derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, deve essere
accantonata ad una apposita riserva finalizzata  alla  sottoscrizione
di  eventuali  aumenti  di  capitale  delle societa' di cui al quarto
comma dell'art. 3.
   Tale riserva puo' essere investita in azioni delle societa'  o  in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
   (Omissis).