(all. 1 - art. 1)
   Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata
                "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o  "Isonzo
del Friuli" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   1.  La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita
dalla specificazione "bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
a bacca bianca previste dal disciplinare  di  produzione  escluse  le
varieta' aromatiche.
   2.  La denominazione "Friuli Isonzo" e "Isonzo del Friuli" seguita
dalla specificazione "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle  uve
a  bacca  rossa  previste  dal  disciplinare di produzione escluse le
varieta' aromatiche.
   3. La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli", seguita
dalla specificazione, "rosato" e' riservata al  vino  ottenuto  dalle
uve  a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione escluse le
varieta' aromatiche.
   4. La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli"  seguita
dalla   specificazione  "vendemmia  tardiva"  e'  riservata  al  vino
ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon,  Verduzzo  friulano,
Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro
dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.
   5.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli Isonzo" o
"Isonzo del Friuli" con  la  specificazione  di  una  delle  seguenti
indicazioni di vitigno:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Traminer aromatico;
    Verduzzo friulano;
    Moscato rosa;
    Moscato giallo;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Riesling italico;
    Riesling (da Riesling Renano);
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon);
    Cabernet Franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Franconia;
    Merlot;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino;
e'   riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti dai corrispondenti vitigni.
   6.  Nella  produzione  del vino "Friuli Isonzo Cabernet" o "Isonzo
del   Friuli   Cabernet"   possono   concorrere,   disgiuntamente   o
congiuntamente,   le  uve  dei  vitigni  Cabernet  Franc  e  Cabernet
Sauvignon.
                               Art. 3.
   1. Le uve destinate alla produzione del  vino  "Friuli  Isonzo"  o
"Isonzo  del  Friuli"  devono  essere  quelle prodotte nella zona che
comprende l'intero territorio dei comuni di Romans d'Isonzo, Gradisca
d'Isonzo, Villesse,  San  Pier  d'Isonzo,  Turriaco,  Medea,  Moraro,
Mariano  del Friuli, Dolegna del Collio, Cormons, Capriva del Friuli,
San Lorenzo Isontino, Mossa, Gorizia, San Floriano del Collio,  Farra
d'Isonzo  ed  in  parte  il  territorio  dei  comuni  di: Monfalcone,
Fogliano Redipuglia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari,
San Canzian d'Isonzo e Staranzano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dalla strada statale n. 14 in prossimita' del km 117.500
e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite  segue  verso  sud  l'argine
sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon.
Prosegue  quindi  lungo  tale strada in direzione nord-est e superata
Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C.  Risaia:  segue
quest'ultima  verso  sud  per 200 m e da qui prosegue lungo una linea
retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone
(localita' Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione
nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo  in
linea  retta  raggiunge  la  cima del colle La Rocca (q. 88) in linea
retta  verso  nord-est  raggiunge  M.  Cosich  (q.  112)  incrociando
l'oleodotto transalpino.
   Segue  verso  nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a
raggiungere la riva  sinistra  dell'Isonzo,  una  volta  superato  il
centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.
   Segue  tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume
Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il  corso  del  fiume  fino  ad
incontrare il confine italo-sloveno.
   Segue  tale confine sino ad incontrare il confine tra la provincia
di Udine e quella di Gorizia lungo il torrente Judrio presso Mernico.
Prosegue quindi verso sud, seguendo tale confine, sino  al  ponte  di
Pieris, da dove ha avuto inizio la delimitazione.
                               Art. 4.
   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  previsti  dall'art.  15  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni  di
favorevole  giacitura,  mentre sono da escludere i vigneti ubicati su
terreni prevalentemente argillosi e privi  di  scheletro,  quelli  su
terreni  di  risorgiva  e  su  tutti  i  terreni non sufficientemente
percolanti umidi  e  freschi.  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di
allevamento  ed  i  sistemi  di potatura, dei vigneti gia' impiantati
devono essere quelli generalmente  usati  o,  comunque,  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   2. I nuovi impianti ed i reimpianti di vite devono avere un minimo
di  3300  ceppi per ettaro. In tal caso le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg  4  di  uva  per  ceppo  per  i  vitigni  Tocai
friulano,  Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kq 3,70 di
uva per ceppo per ogni altro vitigno.
   Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto
di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione
al  numero  di  ceppi  per ettaro al fine di non superare i limiti di
produzione consentiti dal disciplinare.
   Per la tipologia "Friuli Isonzo vendemmia tardiva" o  "Isonzo  del
Friuli vendemmia tardiva" le operazioni di vendemmia debbono iniziare
almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.
   E'  vietata  ogni pratica di forzatura ma e' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
   3.  La  produzione  massima  di  uva   per   ettaro   in   coltura
specializzata  non  deve  superare  t 13 per i vigneti destinati alla
produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano  e
Merlot;  t  12  per  ettaro  in  coltura  specializzata  per tutte le
rimanenti tipologie.
   Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per  ettaro
atto  per  l'immissione  al  consumo  non  superiore  a  hl 91 per le
tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl
84 per le altre tipologie di vino.
   Per le tipologie "Friuli  Isonzo  bianco"  o  "Isonzo  del  Friuli
bianco",  "Friuli  Isonzo  rosato"  o  "Isonzo  del  Friuli rosato" e
"Friuli Isonzo rosso" o "Isonzo del Friuli rosso" la  produzione  non
deve superare le t 12 per ha.
   In  annate  eccezionali  la  resa  deve essere riportata ai valori
normali attraverso la cernita delle uve  purche'  la  produzione  non
superi del 20% i limiti previsti dal disciplinare.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di  vinificazione  possono  essere  effettuate
nell'intero territorio della zona di produzione delimitata  dall'art.
3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della provincia di Gorizia nonche' in  quello  dei  comuni
confinanti  con  la  medesima  e  l'intero  territorio  del comune di
Cervignano.
   2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare a tutti i
vini una gradazione alcolica minima naturale di  9,5›.  La  tipologia
rosato  e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di
macerazione al fine di assicurare al  vino  la  dovuta  tonalita'  di
colore.
   Le  tipologie "Friuli Isonzo bianco" o "Isonzo del Friuli bianco",
"Friuli Isonzo rosato" o "Isonzo del Friuli rosato", da designarsi in
etichetta con l'indicazione aggiuntiva "Friuli  Isonzo  frizzante"  o
"Isonzo  del  Friuli  frizzante"  possono  essere  prodotte  nel tipo
frizzante seguendo le relative norme previste per la  produzione  dei
vini frizzanti.
   La  tipologia "Friuli Isonzo rosso" o "Isonzo del Friuli rosso" da
designarsi in  etichetta  con  l'indicazione  aggiuntiva  di  "Friuli
Isonzo  frizzante  o  spumante"  o  "Isonzo  del  Friuli  frizzante o
spumante" puo' essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo
le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti.
   Le  tipologie  "Friuli Isonzo moscato giallo" o "Isonzo del Friuli
moscato giallo", "Friuli Isonzo moscato rosa" o  "Isonzo  del  Friuli
moscato  rosa",  "Friuli  Isonzo  Pinot  bianco" o "Isonzo del Friuli
Pinot bianco" e "Friuli  Isonzo  Verduzzo  friulano"  o  "Isonzo  del
Friuli  Verduzzo friulano" da designarsi in etichetta con la dicitura
"Friuli Isonzo spumante"  o  "Isonzo  del  Friuli  spumante"  possono
essere  prodotti  nella tipologia spumante seguendo le relative norme
per la produzione dei vini spumanti.
   La zona di spumantizzazione comprende  l'intero  territorio  delle
tre Venezie.
   Per  tutti  i  vini  "Friuli  Isonzo"  o  "Isonzo del Friuli" sono
ammesse le operazioni di arrichimento utilizzando  mosti  concentrati
rettificati  o  mosti  concentrati  o  comunque  utilizzando prodotti
ammessi dalle disposizioni di legge.
   3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse   soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche di qualita'.
   La resa massima dall'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Per  rese fino ad un massimo del 75% il vino sara' considerato il 70%
DOC ed il 5% vino da tavola, qualora la resa superi il 75%  tutto  il
vino  sara'  considerato  come  vino  da  tavola.  Il vino "vendemmia
tardiva" non deve superare una resa del 50%.
   E'  consentita  nella  misura  massima  del  volume  del  15%   la
correzione  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 2, frizzanti e
spumanti con mosti e vini ottenuti da  uve  provenienti  dai  vigneti
iscritti agli albi del presente disciplinare.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o
"Isonzo  del  Friuli"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    profumo: fruttato;
    sapore:   asciutto   o   amabile,  vivace,  di  corpo,  armonico,
giustamente tannico e acido, tranquillo o frizzante;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0
per mille per i vini frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso vivace, rubino;
    profumo: leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico,  tranquillo
o frizzante;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,5›;
    acidita' totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli;
    5,0 per mille per i vini frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosso spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosso rubino;
    profumo: fruttato gradevole;
    sapore: secco o amabile, caratteristico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosato:
    colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
    profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;
    sapore:   asciutto   o   amabile,  pieno,  fresco,  tranquillo  o
frizzante;
    gradazione alcolica minima complessiva: di 10,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0
per mille per le tipologie frizzanti;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Verduzzo friulano:
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: vinoso caratteristico fruttato;
    sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo,  lievemente
tannico, tranquillo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,0›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: dorato piu' o meno carico;
    profumo: caratteristico di fruttato;
    sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 5,0 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Moscato giallo:
    colore: caratteristico giallo paglierino:
    profumo: tipico ed aromatico caratteristico;
    sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Moscato giallo spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    profumo: tipico aromatico caratteristico;
    sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita totale minima: 5,0 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Moscato rosa:
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: di rosa fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Moscato rosa spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato o giallo oro tendente al rosa;
    profumo: caratteristico fruttato;
    sapore: aromatico amabile o dolce;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 5,0 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Vendemmia tardiva:
    colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso;
    profumo: intenso complesso di muschio;
    sapore: dolce armonico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 13,5›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Tocai friulano:
    colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;
    profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto aromatico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,50›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Malvasia:
    colore: paglierino;
    profumo: gradevole;
    sapore: asciutto; delicato; non molto di corpo, gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,50›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot bianco:
    colore: paglierino chiaro o leggermente dorato;
    profumo: delicato, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, vellutato. morbido, armonico, gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot spumante:
    spuma: fine, vivace, perlage persistente;
    colore: paglierino brillante;
    profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
    sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Pinot grigio:
    colore: giallo con riflessi rosei;
    profumo: speciale, caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling italico:
    colore: paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico,  caratteristico,
gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Riesling:
    colore: paglierino;
    profumo:   abbastanza   intenso   e   caratteristico,   delicato,
gradevole;
    sapore: asciutto, abbastanza di corpo,  armonico,  caratteristico
gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  Sauvignon:
    colore: dorato chiaro;
    profumo: caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Traminer aromatico:
    colore: paglierino carico;
    profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico,
di corpo gradevole;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Merlot:
    colore: rubino;
    profumo: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 10,50›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    profumo:   vinoso,   intenso,   gradevole,  con  profumo  erbaceo
caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, leggermente  erbaceo,  piu'  evidente
nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Franconia:
    colore: rosso rubino;
    profumo: vinoso ed armonico;
    sapore: asciutto. leggermente fruttato ed erbaceo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso;
    profumo: caratteristico;
    sapore:   asciutto   un  po'  aromatico,  gradevole,  leggermente
amarognolo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso con tendenza al violaceo;
    profumo: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
    profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
    sapore:  asciutto,  vellutato,  caldo   e   pieno   eventualmente
elegante;
    gradazione alcolica minima complessiva: 11,00›;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali
di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   1. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli artt. 1
e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi  compresi  gli  aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
    2. E' consentito l'uso, di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  o  marchi  privati.  E' altresi' consentita
l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali  effettivamente
provengono  le  uve  di  cui  il  vino,  cosi'  qualificato, e' stato
ottenuto, purche' non abbiano significato laudativo.
                               Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  con la denominazione di origine controllata "Friuli
Isonzo" o "Isonzo del Friuli" vino che non risponde  alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente diciplinare, e' punito a norma
degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.