Disciplinare di produzione denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. 1. La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "bianco" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione escluse le varieta' aromatiche. 2. La denominazione "Friuli Isonzo" e "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "rosso" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione escluse le varieta' aromatiche. 3. La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli", seguita dalla specificazione, "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione escluse le varieta' aromatiche. 4. La denominazione "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" seguita dalla specificazione "vendemmia tardiva" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco e Chardonnay vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente. 5. La denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: Chardonnay; Malvasia (da Malvasia istriana); Traminer aromatico; Verduzzo friulano; Moscato rosa; Moscato giallo; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling italico; Riesling (da Riesling Renano); Sauvignon; Tocai friulano; Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon); Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Franconia; Merlot; Pinot nero; Refosco dal peduncolo rosso; Schioppettino; e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. 6. Nella produzione del vino "Friuli Isonzo Cabernet" o "Isonzo del Friuli Cabernet" possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Art. 3. 1. Le uve destinate alla produzione del vino "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" devono essere quelle prodotte nella zona che comprende l'intero territorio dei comuni di Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli, Dolegna del Collio, Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Mossa, Gorizia, San Floriano del Collio, Farra d'Isonzo ed in parte il territorio dei comuni di: Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimita' del km 117.500 e cioe' dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia: segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (localita' Marcelliana); segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88) in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino. Segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino, fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia. Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno. Segue tale confine sino ad incontrare il confine tra la provincia di Udine e quella di Gorizia lungo il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo tale confine, sino al ponte di Pieris, da dove ha avuto inizio la delimitazione. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti umidi e freschi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, dei vigneti gia' impiantati devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 2. I nuovi impianti ed i reimpianti di vite devono avere un minimo di 3300 ceppi per ettaro. In tal caso le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kq 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno. Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi. A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare. Per la tipologia "Friuli Isonzo vendemmia tardiva" o "Isonzo del Friuli vendemmia tardiva" le operazioni di vendemmia debbono iniziare almeno trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale. E' vietata ogni pratica di forzatura ma e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie. Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a hl 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a hl 84 per le altre tipologie di vino. Per le tipologie "Friuli Isonzo bianco" o "Isonzo del Friuli bianco", "Friuli Isonzo rosato" o "Isonzo del Friuli rosato" e "Friuli Isonzo rosso" o "Isonzo del Friuli rosso" la produzione non deve superare le t 12 per ha. In annate eccezionali la resa deve essere riportata ai valori normali attraverso la cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti previsti dal disciplinare. Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonche' in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano. 2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare a tutti i vini una gradazione alcolica minima naturale di 9,5. La tipologia rosato e' ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. Le tipologie "Friuli Isonzo bianco" o "Isonzo del Friuli bianco", "Friuli Isonzo rosato" o "Isonzo del Friuli rosato", da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva "Friuli Isonzo frizzante" o "Isonzo del Friuli frizzante" possono essere prodotte nel tipo frizzante seguendo le relative norme previste per la produzione dei vini frizzanti. La tipologia "Friuli Isonzo rosso" o "Isonzo del Friuli rosso" da designarsi in etichetta con l'indicazione aggiuntiva di "Friuli Isonzo frizzante o spumante" o "Isonzo del Friuli frizzante o spumante" puo' essere prodotta nel tipo frizzante o spumante seguendo le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e spumanti. Le tipologie "Friuli Isonzo moscato giallo" o "Isonzo del Friuli moscato giallo", "Friuli Isonzo moscato rosa" o "Isonzo del Friuli moscato rosa", "Friuli Isonzo Pinot bianco" o "Isonzo del Friuli Pinot bianco" e "Friuli Isonzo Verduzzo friulano" o "Isonzo del Friuli Verduzzo friulano" da designarsi in etichetta con la dicitura "Friuli Isonzo spumante" o "Isonzo del Friuli spumante" possono essere prodotti nella tipologia spumante seguendo le relative norme per la produzione dei vini spumanti. La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie. Per tutti i vini "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" sono ammesse le operazioni di arrichimento utilizzando mosti concentrati rettificati o mosti concentrati o comunque utilizzando prodotti ammessi dalle disposizioni di legge. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. La resa massima dall'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Per rese fino ad un massimo del 75% il vino sara' considerato il 70% DOC ed il 5% vino da tavola, qualora la resa superi il 75% tutto il vino sara' considerato come vino da tavola. Il vino "vendemmia tardiva" non deve superare una resa del 50%. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, frizzanti e spumanti con mosti e vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente disciplinare. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: paglierino piu' o meno carico; profumo: fruttato; sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo o frizzante; gradazione alcolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0 per mille per i vini frizzanti; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Rosso: colore: rosso vivace, rubino; profumo: leggermente erbaceo; sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo o frizzante; gradazione alcolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima 4,5 per mille per i vini tranquilli; 5,0 per mille per i vini frizzanti; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosso spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino; profumo: fruttato gradevole; sapore: secco o amabile, caratteristico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico; sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo o frizzante; gradazione alcolica minima complessiva: di 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille per i vini tranquilli e 5,0 per mille per le tipologie frizzanti; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano: colore: dorato piu' o meno carico; profumo: vinoso caratteristico fruttato; sapore: asciutto, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo; gradazione alcolica minima complessiva: 11,0; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano spumante: spuma: fine e persistente; colore: dorato piu' o meno carico; profumo: caratteristico di fruttato; sapore: asciutto, amabile o dolce di corpo leggermente tannico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato giallo: colore: caratteristico giallo paglierino: profumo: tipico ed aromatico caratteristico; sapore: aromatico amabile armonico tranquillo; gradazione alcolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato giallo spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; profumo: tipico aromatico caratteristico; sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato rosa: colore: rosato o giallo oro tendente al rosa; profumo: di rosa fruttato; sapore: aromatico amabile o dolce tranquillo; gradazione alcolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Moscato rosa spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosato o giallo oro tendente al rosa; profumo: caratteristico fruttato; sapore: aromatico amabile o dolce; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Vendemmia tardiva: colore: giallo oro ambrato piu' o meno intenso; profumo: intenso complesso di muschio; sapore: dolce armonico; gradazione alcolica minima complessiva: 13,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tocai friulano: colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino; profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto aromatico; gradazione alcolica minima complessiva: 10,50; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Malvasia: colore: paglierino; profumo: gradevole; sapore: asciutto; delicato; non molto di corpo, gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 10,50; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; profumo: delicato, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot bianco: colore: paglierino chiaro o leggermente dorato; profumo: delicato, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, vellutato. morbido, armonico, gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot spumante: spuma: fine, vivace, perlage persistente; colore: paglierino brillante; profumo: gradevole, caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot grigio: colore: giallo con riflessi rosei; profumo: speciale, caratteristico, gradevole; sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling italico: colore: paglierino; profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole; sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling: colore: paglierino; profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole; sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: dorato chiaro; profumo: caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Traminer aromatico: colore: paglierino carico; profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico; sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo gradevole; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Merlot: colore: rubino; profumo: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbaceo; gradazione alcolica minima complessiva: 10,50; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, piu' evidente nel Cabernet Franc, gradevole, vellutato; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Franconia: colore: rosso rubino; profumo: vinoso ed armonico; sapore: asciutto. leggermente fruttato ed erbaceo; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Pinot nero: colore: rosso rubino non molto intenso; profumo: caratteristico; sapore: asciutto un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso con tendenza al violaceo; profumo: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schioppettino: colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate; profumo: vinoso, caratteristico, con sentore di piccoli frutti; sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno eventualmente elegante; gradazione alcolica minima complessiva: 11,00; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto: 18 per mille. E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. 1. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli artt. 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. 2. E' consentito l'uso, di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, o marchi privati. E' altresi' consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto, purche' non abbiano significato laudativo. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente diciplinare, e' punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.