Art. 3. Erogazione 1. La documentazione relativa alla certificazione dello stato di avanzamento lavori, ai fini della concessione del contributo di cui alla legge n. 208/1991, dovra' essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ubane. 2. A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione dell'opera, prima dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante prestera' cauzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, mediante idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria fornita da primario istituto o compagnia di assicurazione. La cauzione, pari al 10% del totale contributi ex lege n. 208/1991, sara' svincolata all'emanazione del certificato di collaudo finale. 3. Il Ministro del tesoro, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, eroghera' il contributo, determinato ai sensi del comma successivo, che sara' versato al comune beneficiario, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoreria unica) presso la sezione di tesoreria competente per territorio. 4. I contributi verranno erogati sugli stati avanzamento lavori (SAL) in misura percentuale pari al rapporto tra il costo complessivo dell'opera ed il costo ammesso a contributo, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto ministeriale 6 luglio 1992, n. 467, previa liquidazione, ai sensi del comma precedente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane. 5. Ogni variante alla progettazione esecutiva dovra' essere preventivamente approvata dal comune nel rispetto della normativa vigente. 6. L'erogazione del contributo avra' termine con l'invio da parte del comune beneficiario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dell'ultimo S.A.L. unitamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero atto di collaudo. 7. La documentazione prevista ai commi 4 e 6, del presente articolo deve essere certificata dal direttore dei lavori, vistata dal capo del'ufficio tecnico dell'ente, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1/1978, ovvero da dirigente avente analoga funzione. Roma, 28 marzo 1995 Il Sottosegretario: SCALZINI Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272