Art. 3.
                             Erogazione
  1. La documentazione relativa alla certificazione  dello  stato  di
avanzamento  lavori,  ai fini della concessione del contributo di cui
alla legge n. 208/1991, dovra' essere presentata alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree ubane.
 2.  A garanzia della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione
dell'opera, prima dell'esecuzione dei lavori la  stazione  appaltante
prestera'  cauzione,  ai  sensi  dell'art.  6 della legge 10 dicembre
1981, n. 741, mediante idonea garanzia  fidejussoria  assicurativa  o
bancaria  fornita  da primario istituto o compagnia di assicurazione.
La cauzione, pari al 10% del totale contributi ex lege  n.  208/1991,
sara' svincolata all'emanazione del certificato di collaudo finale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree  urbane,  eroghera'
il  contributo,  determinato ai sensi del comma successivo, che sara'
versato al comune beneficiario, ai sensi della legge 29 ottobre 1984,
n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoreria  unica)
presso la sezione di tesoreria competente per territorio.
  4.  I  contributi  verranno  erogati sugli stati avanzamento lavori
(SAL) in misura percentuale pari al rapporto tra il costo complessivo
dell'opera ed il costo ammesso a contributo, ai sensi degli  articoli
3  e  4,  del  decreto  ministeriale  6  luglio  1992, n. 467, previa
liquidazione, ai sensi del comma  precedente,  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane.
  5.   Ogni  variante  alla  progettazione  esecutiva  dovra'  essere
preventivamente approvata dal comune  nel  rispetto  della  normativa
vigente.
  6.  L'erogazione  del contributo avra' termine con l'invio da parte
del comune beneficiario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento  per  le  aree  urbane, dell'ultimo S.A.L. unitamente al
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  ovvero  atto   di
collaudo.
  7. La documentazione prevista ai commi 4 e 6, del presente articolo
deve  essere  certificata  dal direttore dei lavori, vistata dal capo
del'ufficio tecnico dell'ente, ai sensi dell'art. 19 della  legge  n.
1/1978, ovvero da dirigente avente analoga funzione.
   Roma, 28 marzo 1995
                                         Il Sottosegretario: SCALZINI
 Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995
 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272