AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di 40 miliardi, per le esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato. 2. Per l'attivazione di lavori socialmente utili, di supporto all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato, sono utilizzati i lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. A tal fine e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi. 3. Per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - finalizzate anche alla sperimentazione ed alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.
Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 232/1995, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1995). Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 4 agosto 1995, n. 326, in corso di conversione in legge. - Il D.P.R. n. 613/1994 approva il regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile.