AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di  pericolo  e
di  danno  a  persone  o  cose  connesse con gli incendi boschivi sul
territorio nazionale e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di  40
miliardi,  per  le esigenze di competenza del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali relative alla gestione  operativa  e
logistica  degli  aeromobili  antincendio  Canadair  CL-215  e  degli
elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.
  2. Per l'attivazione  di  lavori  socialmente  utili,  di  supporto
all'attivita' di conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo
di  competenza  del  Corpo  forestale  dello Stato, sono utilizzati i
lavoratori, di cui al decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232.  A  tal
fine e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1,5 miliardi.
  3.  Per  le  esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  protezione  civile  -  finalizzate  anche   alla
sperimentazione  ed  alla acquisizione di nuove tecniche da impiegare
per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonche' alla utilizzazione
delle associazioni di volontariato, secondo le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica  21  settembre  1994,  n.
613, e' autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 3,5 miliardi.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.L. n. 232/1995, recante disposizioni in materia
          di collocamento, di previdenza e di interventi  a  sostegno
          del   reddito,   non  e'  stato  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 189 del 13 agosto 1995).  Detto decreto
          e' stato sostituito dal D.L. 4  agosto  1995,  n.  326,  in
          corso di conversione in legge.
             -  Il  D.P.R. n. 613/1994 approva il regolamento recante
          norme concernenti la partecipazione delle  associazioni  di
          volontariato nelle attivita' di protezione civile.