Art. 3.
  1.  Per  le finalita' di cui al presente decreto, le regioni, fermo
restando il disposto di cui all'articolo 107, comma  1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, possono
stipulare apposite convenzioni con  il  Ministero  dell'interno,  per
l'ultilizzo,  compatibilmente  con  le  contigenti disponibilita', di
personale  e  mezzi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,
assumendone in carico le relative spese.
  2.  Le  regioni  povvederanno  a versare gli importi previsti dalle
convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata  di  bilancio  dello
Stato  per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo del comma  1  dell'art.  107  del  D.P.R.  n.
          616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1
          della   legge  22  luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di
          trasferimento e di delega di funzioni statali alle  regioni
          a  statuto  ordinario, e' il seguente:  "Le regioni possono
          avvalersi,  nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          proprie  o  delegate,  degli  uffici o organi tecnici anche
          consultivi dello Stato".