Art. 3. 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le regioni, fermo restando il disposto di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'interno, per l'ultilizzo, compatibilmente con le contigenti disponibilita', di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendone in carico le relative spese. 2. Le regioni povvederanno a versare gli importi previsti dalle convenzioni su un apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 107 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato".