Art. 4. 1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, dopo le parole: "Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono inserite le seguenti: ", il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette".
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 377/1994 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e' autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994. 2. La somma di cui al comma 1 e' destinata: a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonche' per la gestione dei nuclei elicotteri; b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonche' al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio; c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sara' realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate alla gestione delle aree naturali protette, mediante sistemi aventi requisiti di rapidita' di installazione e di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio". E' doveroso segnalare che nel testo della lettera c) dell'articolo soprariportato sono state soppresse le parole: "ed il Ministero dell'ambiente," che seguivano, nel testo originario, le parole: "il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali", in quanto sono da ritenersi superflue dopo la modifica apportata dal presente articolo.