Art. 4.
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 15 giugno
1994,  n.  377,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 497, dopo le  parole:  "Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali"  sono inserite le seguenti: ", il Ministero
dell'ambiente e le  regioni  interessate  alla  gestione  delle  aree
naturali protette".
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il   testo   dell'art.   1   del  D.L.  n.  377/1994
          (Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi
          sul territorio nazionale), come modificato dal decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Per  prevenire e fronteggiare le gravi
          situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse
          con  gli  incendi  boschivi  sul  territorio  nazionale  e'
          autorizzata  la  complessiva  spesa di lire 65 miliardi per
          l'anno 1994.
             2. La somma di cui al comma 1 e' destinata:
               a)  quanto  a  lire  30  miliardi,  alle  esigenze  di
          competenza  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, con
          riferimento a quelle derivanti dal richiamo di  vigili  del
          fuoco  volontari,  dall'erogazione  di  compensi per lavoro
          straordinario  al  personale  di  ruolo,  ivi  compresi   i
          dirigenti,  impiegato  nella  campagna antincendi boschivi,
          per l'acquisto di mezzi  e  attrezzature,  nonche'  per  la
          gestione dei nuclei elicotteri;
               b)  quanto  a  lire  30  miliardi,  alle  esigenze  di
          competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari
          e forestali, con  riferimento  alla  gestione  operativa  e
          logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415,
          alla  gestione  ed  al  potenziamento  degli  elicotteri in
          dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei
          centri  operativi   e   stazioni   forestali   A.I.B.,   al
          potenziamento      delle      strutture,      attrezzature,
          equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonche' al  reclutamento
          di  operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto
          ordinario, da  distribuire  in  relazione  alla  superficie
          terrestre,  alla  superficie forestale ed a quella percorsa
          dal fuoco come media dell'ultimo triennio;
               c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano  di
          rilevamento  degli  incendi,  che sara' realizzato d'intesa
          tra il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,   il   Ministero   dell'ambiente  e  le  regioni
          interessate alla gestione  delle  aree  naturali  protette,
          mediante   sistemi   aventi   requisiti   di  rapidita'  di
          installazione e di rilocabilita',  nell'ambito  dei  parchi
          nazionali,  delle  riserve naturali a rischio e nelle altre
          aree  ad  elevato  pregio  naturalistico  e   culturale   a
          rischio".
             E'  doveroso  segnalare  che  nel testo della lettera c)
          dell'articolo  soprariportato  sono  state   soppresse   le
          parole: "ed il Ministero dell'ambiente," che seguivano, nel
          testo  originario,  le  parole: "il Ministero delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali",  in  quanto  sono  da
          ritenersi superflue dopo la modifica apportata dal presente
          articolo.