Art. 5. 1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine ivi previsto e' fissato al 30 settembre 1995.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 377/1994 (per il titolo si veda in nota all'art. 4) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le regioni individuate nell'art. 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato".