Art. 5.
  1.  Al  fine  di  consentire alle regioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1 giugno 1994, n. 377, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la
consegna  dei  lavori  per  la  realizzazione   degli   impianti   di
monitoraggio,  il  termine  ivi  previsto  e' fissato al 30 settembre
1995.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 3 del  D.L.  n.  377/1994  (per  il
          titolo si veda in nota all'art. 4) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1. Le regioni individuate nell'art. 30-bis
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e
          nell'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
          142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  luglio
          1991,   n.   195,  che  non  abbiano  ancora  provveduto  a
          realizzare gli interventi di cui alle  medesime  normative,
          sono  tenute  a  definire gli atti di consegna dei relativi
          lavori entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.  Trascorso inutilmente tale
          termine, i contributi di cui alle predette  normative  sono
          revocati  per  la  parte non utilizzata. Il Ministero delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  provvede   ai
          conseguenti  recuperi ed al versamento delle relative somme
          all'entrata del bilancio dello Stato".