Art. 6. 1. All'onere di lire 53 miliardi per l'anno 1995 derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, comma 1, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando per lire 16,740 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 2,260 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.