Art. 6.
  1.  All'onere  di  lire  53  miliardi  per  l'anno  1995  derivante
dall'attuazione  del  presente  decreto,  con  esclusione  di  quello
relativo  all'articolo  2,  comma  1,  si  provvede, quanto a lire 34
miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1995  e,  quanto  a  lire  19 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando  per  lire  16,740  miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero  della  pubblica  istruzione  e  per  lire  2,260  miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.