(all. 1 - art. 1)
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
    controllata dell'olio extravergine di oliva "Valli Trapanesi"
                               Art. 1.
                            Denominazione
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Valli  Trapanesi" e'
riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
   La  denominazione  di  origine  controllata "Valli Trapanesi" deve
essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole  o
congiuntamente  negli  oliveti:  Cerasuola  e Nocellara del Belice in
misura non inferiore all'80%.  Possono,  altresi',  concorrere  altre
varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
   Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della  denominazione  di origine controllata "Valli Trapanesi" devono
essere  prodotte,  nell'ambito  della  provincia  di   Trapani,   nei
territori   olivati   idonei   alla   produzione   di   olio  con  le
caratteristiche  e  livello   qualitativo   previsti   dal   presente
disciplinare   di  produzione,  che  comprende,  l'intero  territorio
amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Alcamo,   Buseto   Palizzolo,
Calatafimi,  Castellammare  del  Golfo,  Custonaci, Erice, Gibellina,
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco,  Petrosino,  Poggioreale,  Salemi,
San Vito lo Capo, Trapani, Valderice, Vita.
   La zona predetta e' delimitata in cartografia 1:25.000.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
   Le  condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.
   Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i  cui  terreni,
di   origine   alluvionale  o  derivanti  da  argille  scagliose,  si
classificano  come  regosuoli,  suoli   bruni,   suoli   alluvionali,
vertisuoli  terre  rosse,  con tessitura che va dal sabbioso al medio
impasto tendente all'argilloso.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
   La  produzione  massima di olive/Ha non puo' superare Kg. 8000 per
ettaro negli oliveti specializzati.
   Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa  dovra'  essere
riportata  attraverso  accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
   La  raccolta  delle  olive  viene  effettuata  nella  fase   della
seminvaiatura  e  non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna
oleicola.
   La  raccolta  delle  olive  deve  essere  presentata  secondo   le
procedure  previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573,
in unica soluzione.
                               Art. 5.
                     Modalita' di oleificazione
   Le  operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale  delimitata  nel
precedente art. 3.
   La  raccolta  delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine  controllata  "Valli
Trapanesi" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
   La resa massima di olive in olio non puo' superare il 22%.
   Per   l'estrazione   dell'olio   sono  ammessi  soltanto  processi
meccanici e fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  il  piu'
fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del
frutto.
   Le olive devono essere molite entro i due giorni  successivi  alla
raccolta.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
   L'olio   di   oliva   extravergine   a  denominazione  di  origine
controllata "Valli Trapanesi" all'atto  dell'immissione  al  consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
    odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
    sapore:  di  fruttato  con  sensazione  leggera  di piccante e di
amaro;
    punteggio minimo al panel test maggiore o uguale a 6,5;
    acidita' massima totale espressa in acido oleico,  in  peso,  non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    numero perossidi minore o uguale a 10,00meqO2/Kg;
    K232 minore o uguale a 2,20;
    K270 minore o uguale a 0,15;
    Delta K minore o uguale a 0,005;
    acido linolenico minore o uguale a 0,8%;
    acido linoleico minore o uguale a 12,00%
    acido oleico maggiore o uguale a 70%.
   Altri  parametri  chimico-fisici  non  espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
   In ogni campagna oleicola  il  Consorzio  di  tutela  individua  e
conserva   in   condizioni  ideali  un  congruo  numero  di  campioni
rappresentativi dell'olio  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valli  Trapanesi"  da  utilizzare  come  standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
   E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali   inserire,   su  richiesta  degli  interessati,  ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico  o  organolettico  atte  a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
                               Art. 7.
                    Designazione e presentazione
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
   E' vietato l'uso di menzioni geografiche  aggiuntive,  indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione  di  cui
all'art. 3.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non  siano  tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo  su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
   L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed  il  riferimento  al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
olive   raccolte  negli  oliveti  facenti  parte  dell'azienda  e  se
l'oleificazione  e  il  confezionamento  sono  avvenuti  nell'azienda
medesima.
   Il   nome   della  denominazione  di  origine  controllata  "Valli
Trapanesi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da  poter  essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
   I  recipienti  in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
"Valli Trapanesi" ai fini dell'immissione al consumo devono essere in
vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a litri cinque.
   E'  obbligatoria  l'indicazione  in  etichetta   dell'anno   della
campagna  oleicola  di  produzione  delle  olive  da  cui  l'olio  e'
ottenuto.