Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il gruppo di lavoro misto Stato-regione, istituito con delibere della giunta regionale del Piemonte n. 3-42491 del 10 gennaio 1995, n. 148-43477 del 27 febbraio 1995 e n. 209-46576 del 5 giugno 1995, deputato all'approvazione dei progetti, opera con gli stessi poteri della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed approva gli interventi attraverso l'espressione del solo parere tecnico.