Art. 2.
  1.  Per  le  finalita' di cui all'art. 1, il gruppo di lavoro misto
Stato-regione, istituito con  delibere  della  giunta  regionale  del
Piemonte n. 3-42491 del 10 gennaio 1995, n. 148-43477 del 27 febbraio
1995  e n. 209-46576 del 5 giugno 1995, deputato all'approvazione dei
progetti, opera con gli stessi poteri della conferenza dei servizi di
cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  ed  approva  gli
interventi attraverso l'espressione del solo parere tecnico.