Art. 3. 1. La regione Piemonte e le amministrazioni provinciali, comunali e delle comunita' montane della regione Piemonte sono autorizzate ad assumere, per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'art. 1, personale a tempo determinato per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, con le modalita' previste dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La copertura degli oneri relativi alle eventuali assunzioni e' a carico delle amministrazioni interessate. 2. Per l'attuazione del programma straordinario diretto a rimuovere le situazioni di pericolo immanente di cui all'art. 1 e sino al 31 dicembre 1995, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad elevare il limite delle ore di straordinario del personale del Magistrato per il Po sino ad un massimo di 50 ore mensili.