Art. 3.
  1. La regione Piemonte e le amministrazioni provinciali, comunali e
delle  comunita'  montane  della regione Piemonte sono autorizzate ad
assumere, per la progettazione e la  realizzazione  degli  interventi
urgenti  ed  indifferibili  di  cui  all'art.  1,  personale  a tempo
determinato per la durata non superiore ad un anno,  prorogabile  per
eccezionali  esigenze  a  due,  con le modalita' previste dall'art. 7
della legge 29 dicembre  1988,  n.  554.  La  copertura  degli  oneri
relativi  alle eventuali assunzioni e' a carico delle amministrazioni
interessate.
  2. Per l'attuazione del programma straordinario diretto a rimuovere
le situazioni di pericolo immanente di cui all'art. 1 e  sino  al  31
dicembre  1995,  il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato ad
elevare il limite  delle  ore  di  straordinario  del  personale  del
Magistrato per il Po sino ad un massimo di 50 ore mensili.