Art. 4. 1. Agli oneri relativi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, valutati in lire 5.132 milioni per la regione Piemonte, in lire 699 milioni per la regione Lombardia e in lire 15.200 milioni per il Magistrato per il Po, si provvede con lo stanziamento previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265.