Art. 4.
  1.  Agli  oneri  relativi  all'attuazione  degli  interventi di cui
all'art. 1, valutati in lire 5.132 milioni per la  regione  Piemonte,
in lire 699 milioni per la regione Lombardia e in lire 15.200 milioni
per il Magistrato per il Po, si provvede con lo stanziamento previsto
dall'art.  4,  comma  1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
convertito, con modificazioni, con la legge 30 giugno 1995, n. 265.