Art. 5.
  1.  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti articoli possono essere
estese ad ulteriori eventuali interventi  urgenti  di  rimozione  dei
materiali  litoidi  individuati dalle regioni e dal Magistrato per il
Po, purche' essi siano stati approvati dall'Autorita' di  bacino  del
fiume  Po  e,  per  quelli  relativi  alla  regione  Piemonte,  dalla
conferenza di servizi di cui all'art. 2.