Art. 5. 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli possono essere estese ad ulteriori eventuali interventi urgenti di rimozione dei materiali litoidi individuati dalle regioni e dal Magistrato per il Po, purche' essi siano stati approvati dall'Autorita' di bacino del fiume Po e, per quelli relativi alla regione Piemonte, dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2.