Art. 2.
                       Iniziative promozionali
  1. Una somma non superiore a sei miliardi di lire e'  destinata  al
sostegno   di   iniziative   intese   a   promuovere   lo  spettacolo
cinematografico nelle sale, sia attraverso campagne pubblicitarie  di
carattere   collettivo   idonee   ad  illustrare  la  localizzazione,
l'attivita', le caratteristiche tecniche ed  ambientali,  delle  sale
cinematografiche  operanti in specifiche aree territoriali regionali,
interregionali, provinciali o  nei  singoli  comuni  con  popolazione
superiore  ai  500.000  abitanti  sia  attraverso la programmazione a
lunga tenitura di film nazionali o la programmazione di  film  esteri
di  buon  livello artistico o culturale o spettacolare, con riduzione
sui prezzi di ingresso per  un  periodo  di  tempo  continuativo  non
inferiore a due settimane.
  2. Il contributo e' destinato:
   all'organizzazione generale dell'iniziativa;
   alla  realizzazione  ed alla diffusione di materiale pubblicitario
(manifesti,   locandine,   stampati)   ed   all'acquisto   di   spazi
pubblicitari  su  quotidiani  e  periodici  a  diffusione nazionale o
locale;
   alla  realizzazione  di  materiale  audiovisivo  avente  carattere
promozionale  ed  alla sua circolazione nelle sale cinematografiche e
sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali;
   alla raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni
sullo svolgimento dell'iniziativa.
  3.  Possono  presentare  richiesta  di   contributi   all'Autorita'
competente   in  materia  di  spettacolo  le  associazioni  nazionali
maggiormente rappresentative di imprese di esercizio cinematografico,
le quali  potranno  agire  anche  attraverso  le  loro  articolazioni
territoriali. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 1995,
deve  essere allegato un progetto dettagliato recante l'illustrazione
delle iniziative promozionali predisposte, con la specificazione  dei
tempi,  dei  luoghi  e  delle  forme  della  loro  realizzazione ed i
relativi preventivi di spesa.