Art. 2. Iniziative promozionali 1. Una somma non superiore a sei miliardi di lire e' destinata al sostegno di iniziative intese a promuovere lo spettacolo cinematografico nelle sale, sia attraverso campagne pubblicitarie di carattere collettivo idonee ad illustrare la localizzazione, l'attivita', le caratteristiche tecniche ed ambientali, delle sale cinematografiche operanti in specifiche aree territoriali regionali, interregionali, provinciali o nei singoli comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sia attraverso la programmazione a lunga tenitura di film nazionali o la programmazione di film esteri di buon livello artistico o culturale o spettacolare, con riduzione sui prezzi di ingresso per un periodo di tempo continuativo non inferiore a due settimane. 2. Il contributo e' destinato: all'organizzazione generale dell'iniziativa; alla realizzazione ed alla diffusione di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, stampati) ed all'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e periodici a diffusione nazionale o locale; alla realizzazione di materiale audiovisivo avente carattere promozionale ed alla sua circolazione nelle sale cinematografiche e sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali; alla raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni sullo svolgimento dell'iniziativa. 3. Possono presentare richiesta di contributi all'Autorita' competente in materia di spettacolo le associazioni nazionali maggiormente rappresentative di imprese di esercizio cinematografico, le quali potranno agire anche attraverso le loro articolazioni territoriali. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 1995, deve essere allegato un progetto dettagliato recante l'illustrazione delle iniziative promozionali predisposte, con la specificazione dei tempi, dei luoghi e delle forme della loro realizzazione ed i relativi preventivi di spesa.