Art. 4. Sostegno alla programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea 1. Al fine di sostenere la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea, sono concessi contributi alle imprese esercenti le sale cinematografiche di capienza non inferiore a 100 posti che, nell'ambito della normale attivita' cinematografica in uno o piu' quadrimestri del 1995, programmino film nazionali e di Paesi dell'Unione europea nella misura minima di giornate di spettacolo sotto indicata: a) 40% per le sale ubicate nei comuni con popolazione fino a 100.000; b) 50% per le sale ubicate nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; c) 60% per le sale ubicate nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. 2. Gli esercenti delle sale cinematografiche per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 possono presentare all'Autorita' competente in materia di spettacolo, entro due mesi dal termine di ciascun quadrimestre, istanza per l'assegnazione dei contributi, corredata da un elenco delle programmazioni vistato dalla SIAE. 3. L'ammontare del contributo per ciascuna sala e' determinato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo in base al numero delle istanze ammissibili ed al numero delle giornate complessive di attivita' e di quelle che la medesima sala ha riservato, in ciascun quadrimestre, alla programmazione di film di produzione nazionale o dei Paesi dell'Unione europea. In ogni caso, a ciascuna sala non puo' essere assegnato un contributo superiore a lire 20 milioni per quadrimestre. Il contributo massimo e' ridotto del 30% per le sale che fruiscono allo stesso titolo del sostegno finanziario del Programma MEDIA dell'Unione europea. 4. Per lo svolgimento di eventuali attivita' promozionali finalizzate a valorizzare la programmazione di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, per un ammontare complessivo non superiore a 500 milioni di lire, ad associazioni nazionali o regionali od a singole imprese di esercizio cinematografico. Le relative istanze debbono essere presentate all'Autorita' competente in materia di spettacolo prima dell'inizio di ciascun quadrimestre ed essere accompagnate da una relazione illustrativa e da un dettagliato preventivo di spesa. 5. Agli interventi di cui al presente articolo e' destinato un importo non superiore a lire 5 miliardi della quota di cui all'art. 1, comma 1.