Art. 4.
                Sostegno alla programmazione di film
       di produzione nazionale e di Paesi dell'Unione europea
  1. Al fine di sostenere la programmazione  di  film  di  produzione
nazionale  e  di  Paesi dell'Unione europea, sono concessi contributi
alle imprese esercenti  le  sale  cinematografiche  di  capienza  non
inferiore  a  100  posti  che,  nell'ambito  della  normale attivita'
cinematografica in uno o piu' quadrimestri del 1995, programmino film
nazionali e di Paesi  dell'Unione  europea  nella  misura  minima  di
giornate di spettacolo sotto indicata:
    a)  40%  per  le  sale  ubicate nei comuni con popolazione fino a
100.000;
    b) 50% per le sale ubicate nei comuni  con  popolazione  compresa
tra 100.001 e 500.000 abitanti;
    c) 60% per le sale ubicate nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
  2. Gli esercenti delle sale cinematografiche per le quali ricorrano
le  condizioni  di  cui  al  comma 1 possono presentare all'Autorita'
competente in materia di spettacolo, entro due mesi  dal  termine  di
ciascun  quadrimestre,  istanza  per  l'assegnazione  dei contributi,
corredata da un elenco delle programmazioni vistato dalla SIAE.
  3. L'ammontare del contributo  per  ciascuna  sala  e'  determinato
dall'Autorita'  competente in materia di spettacolo in base al numero
delle istanze ammissibili ed al numero delle giornate complessive  di
attivita'  e  di quelle che la medesima sala ha riservato, in ciascun
quadrimestre, alla programmazione di film di produzione  nazionale  o
dei Paesi dell'Unione europea. In ogni caso, a ciascuna sala non puo'
essere  assegnato  un  contributo  superiore  a  lire  20 milioni per
quadrimestre. Il contributo massimo e' ridotto del 30%  per  le  sale
che  fruiscono  allo  stesso  titolo  del  sostegno  finanziario  del
Programma MEDIA dell'Unione europea.
  4.  Per  lo  svolgimento  di   eventuali   attivita'   promozionali
finalizzate  a  valorizzare  la  programmazione  di  cui  al comma 1,
possono essere concessi contributi, per un ammontare complessivo  non
superiore  a  500  milioni  di  lire,  ad  associazioni  nazionali  o
regionali od a  singole  imprese  di  esercizio  cinematografico.  Le
relative  istanze  debbono essere presentate all'Autorita' competente
in materia di spettacolo prima dell'inizio di ciascun quadrimestre ed
essere accompagnate da una relazione illustrativa e da un dettagliato
preventivo di spesa.
  5. Agli interventi di cui al  presente  articolo  e'  destinato  un
importo  non  superiore a lire 5 miliardi della quota di cui all'art.
1, comma 1.