Art. 5.
                            Norme finali
  1. Per le iniziative di cui agli articoli 2,  3,  comma  4,  e  per
quelle  di  cui  all'art.  4, comma 4, le spese di organizzazione non
potranno superare il 20 per cento della spesa complessiva.
  2. I contributi di cui  al  presente  decreto  sono  assegnati  con
provvedimento  dell'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo
sentita la Commissione centrale per la cinematografia.
  3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio in corso ed
entro quello  successivo  per  taluno  degli  interventi  di  cui  al
presente   decreto  sono  portate  in  aumento  delle  disponibilita'
previste per gli altri interventi ovvero possono essere destinate  al
finanziamento  di ulteriori iniziative da realizzare per le finalita'
di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legge 14  gennaio  1994,  n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
nei  termini  e  secondo   le   modalita'   stabilite   con   decreto
dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.
   Roma, 13 maggio 1995
                                 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 305