Art. 5. Norme finali 1. Per le iniziative di cui agli articoli 2, 3, comma 4, e per quelle di cui all'art. 4, comma 4, le spese di organizzazione non potranno superare il 20 per cento della spesa complessiva. 2. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati con provvedimento dell'Autorita' competente in materia di spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. 3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio in corso ed entro quello successivo per taluno degli interventi di cui al presente decreto sono portate in aumento delle disponibilita' previste per gli altri interventi ovvero possono essere destinate al finanziamento di ulteriori iniziative da realizzare per le finalita' di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, nei termini e secondo le modalita' stabilite con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. Roma, 13 maggio 1995 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 305