LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata come "Conferenza"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto il decreto-legge 24 maggio 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con il quale sono integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 646/1994 e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresi' definite le competenze in materia della Conferenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 novembre 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 1994; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di ripartire fra le regioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 il complessivo importo di lire 250 miliardi individuato dall'art. 3 del decreto-legge n. 154/1995, nonche' di individuare le relative modalita' e procedure; Vista la proposta di ripartizione avanzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome adottata il 13 luglio 1995 e consegnata dai presidenti delle regioni nel corso dell'odierna seduta della Conferenza; Delibera: Art. 1. 1. Il complessivo importo di lire 250 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunita' montane possono contrarre i mutui di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' ripartito tra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 come segue: Regione -- Valle d'Aosta . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000 Piemonte . . . . . . . . . . " 54.000.000.000 Liguria . . . . . . . . . . " 27.000.000.000 Lombardia . . . . . . . . . . " 54.000.000.000 Emilia-Romagna . . . . . . . . . . " 87.000.000.000 Veneto . . . . . . . . . . " 11.000.000.000 Toscana . . . . . . . . . . " 14.000.000.000 ---------------- Totale. . . . . . . . . . . L. 250.000.000.000