Art. 2. 1. Le regioni predispongono, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 1, uno o piu' piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera. 2. I piani di cui al comma 1, redatti ed approvati dalle regioni con le procedure e le modalita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa depositi e prestiti. 3. L'atto regionale di approvazione dei piani da' atto dell'intervenuto parere dell'Autorita' di bacino, ovvero del vano superamento del termine di trenta giorni di cui al citato art. 3 del decreto-legge n. 154/1995, ed e' presupposto per l'accesso, da parte degli enti interessati, ai mutui di cui al medesimo articolo. 4. L'atto regionale di approvazione e' tempestivamente trasmesso all'Autorita' di bacino competente per territorio.