Art. 2.
  1.  Le  regioni  predispongono,  nell'ambito   degli   importi   di
rispettiva  competenza  di  cui  all'art.  1,  uno  o  piu'  piani di
interventi,  ricompresi  fra  quelli   indicati   dall'art.   3   del
decreto-legge  3  maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con la specificazione  dell'ente,
delle  opere  da  ripristinare  o  da  realizzare  e  del conseguente
fabbisogno finanziario per ogni singola opera.
  2. I piani di cui al comma 1, redatti ed  approvati  dalle  regioni
con le procedure e le modalita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 3
maggio  1995,  n. 154, sono trasmessi dalle regioni stesse alla Cassa
depositi e prestiti.
  3.  L'atto  regionale  di   approvazione   dei   piani   da'   atto
dell'intervenuto  parere  dell'Autorita'  di  bacino, ovvero del vano
superamento del termine di trenta giorni di cui al citato art. 3  del
decreto-legge  n. 154/1995, ed e' presupposto per l'accesso, da parte
degli enti interessati, ai mutui di cui al medesimo articolo.
  4. L'atto regionale di approvazione  e'  tempestivamente  trasmesso
all'Autorita' di bacino competente per territorio.