Art. 3.
  1. In base all'atto  regionale  di  approvazione  del  piano  degli
interventi  di cui all'art. 2 e del piano medesimo, la Cassa depositi
e  prestiti,  su  istanza  degli  enti  beneficiari,  provvede   alla
concessione  dei  mutui  ventennali ai singoli enti in corrispondenza
degli importi risultanti per ciascun intervento dal piano regionale.
  2. La procedura per l'adesione di massima per  la  concessione  dei
mutui  e  per  le  successive erogazioni, comprese quelle a saldo, e'
quella ordinariamente vigente per i  mutui  della  Cassa  depositi  e
prestiti.