Art. 5.
  1. La presente deliberazione e' trasmessa al Ministero dell'interno
per l'inoltro alle prefetture  che  ne  curano  la  divulgazione  per
quanto  di  competenza,  al  Ministero  del tesoro per l'inoltro alla
Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per  il  tramite
dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.
  2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della
Corte  dei  conti,  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1995
                                              Il Presidente: FRATTINI
Il segretario: CARPANI
Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio, n. 309