Art. 5. 1. La presente deliberazione e' trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate. 2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 1995 Il Presidente: FRATTINI Il segretario: CARPANI Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio, n. 309