IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto consuntivo: Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al conto consuntivo 1994 nonche' di individuare i termini e le modalita' di presentazione; Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale ai commi 3 e 4 prevede che: Gli enti locali, ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi; La mancata presentazione della tabella inclusa nel certificato e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali; Visto il decreto ministeriale n. 16995/790101/01 del 26 luglio 1994 nel quale sono state emanate le modalita' della certificazione relativa ai parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 1994-1996; Ritenuta la necessita' di predisporre un sistema automatizzato di certificazione, che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto consuntivo anno 1994 e della tabella dei parametri da allegarsi; Ritenuto di dover fissare i termini e le modalita' di presentazione della certificazione di conto consuntivo; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato modello, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la certificazione del conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1994. Al suddetto certificato deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 1994-1996, degli stessi enti. I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare il certificato del conto consuntivo 1994 ed in allegato la tabella predetta, in originale e tre copie autenticate, non oltre il 30 novembre 1995, alle prefetture competenti per territorio. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono tenute a presentare il solo certificato del conto consuntivo 1994 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano competenti per territorio. Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo. Ai fini della rilevazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria il termine per la presentazione del certificato di conto consuntivo sopramenzionato, e' considerato perentorio. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - sezione enti locali - ed una all'I.S.T.A.T. L'ente certificante, inoltre, trasmette copia del certificato e della tabella allegata alla regione ed al Comitato regionale di controllo.