Art. 3.
 
   In  alternativa  alle  modalita'  di presentazione del certificato
concernente il conto consuntivo 1994  e  della  tabella  allegata,  i
comuni  possono  predisporre  e presentare i certificati stessi nella
versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni  di
cui ai successivi articoli.
   I  comuni  che  optano  per  la predisposizione dei certificati in
versione informatizzata, sono  tenuti  a  trasmetterli  entro  il  30
novembre  1995,  in  originale  e ristampe autenticate, con le stesse
modalita' fissate per la compilazione  dei  certificati  in  versione
manuale.
   Ai fini della rilevazione degli enti in condizione strutturalmente
deficitaria  il termine per la presentazione del certificato di conto
consuntivo sopramenzionato per i comuni che optano  per  la  versione
informatizzata e' considerato perentorio.
   Le  prefetture  devono apporre sul frontespizio del certificato il
timbro indicante la data di arrivo del medesimo.
   All'originale  dei  certificati,  da  far   pervenire   a   questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia
degli archivi da cui e' stata originata  la  stampa  degli  originali
stessi,  con  l'indicazione  in  etichetta del nome del comune, della
provincia,  del  certificato  del  conto  consuntivo,  della  tabella
allegata e del relativo anno.