Art. 3. In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il conto consuntivo 1994 e della tabella allegata, i comuni possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. I comuni che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 30 novembre 1995, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale. Ai fini della rilevazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria il termine per la presentazione del certificato di conto consuntivo sopramenzionato per i comuni che optano per la versione informatizzata e' considerato perentorio. Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo. All'originale dei certificati, da far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto consuntivo, della tabella allegata e del relativo anno.