Art. 14. (Compiti della commissione di vigilanza) 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16. 2. In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l'albo di cui all'articolo 4; b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto; c) svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo 4; d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6; e) definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma; g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita'; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediane ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro; n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. 3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. 4. La commissione puo' altresi': a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno. 5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'uffico e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni". 2. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la commissione di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Note all'art. 14, comma 1: - L'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi), cosi' recita: "Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990). - 1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianita' predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni. 2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991. 3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva di cui al comma 1. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, gia' affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, e' dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative e' a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalita' per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazionegenerale obbligatoria comporta a loro carico. 5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'eta', all'anzianita' assicurativa e all'anzianita' contributiva. 6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento piu' favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria. 7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa e' trasferita alla contabilita' ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria". - La legge 23 marzo 1983, n. 77, e' stata modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.