Art. 7.
                         (Banca depositaria)
   1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.
124,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' inserito il
seguente:
   "Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1.  Le  risorse  dei  fondi,
affidate  in  gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti  di  cui  all'articolo  2-bis  della
legge  23  marzo  1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
   2.  La  banca  depositaria  esegue  le  istruzioni  impartite  dal
soggetto  gestore  del  patrimonio  del fondo, se non siano contrarie
alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti  nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.
   3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
 
           Nota all'art. 7, comma 1:
            -  L'art.  2-bis  della  legge  n.  77/1z993,  introdotto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  83
          (Attuazione  delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE,
          relative a taluni organismi di investimento  collettivo  in
          valori  mobiliari,  con modifiche alla legge 23 marzo 1983,
          n.  77,  operanti  come  fonsi  comuni  aperti  di  diritto
          nazionale   e   per   l'emanazione  di  disposizioni  sulla
          commercializzazione in Italia di quote di organismi situati
          in altri Paesi della Comunita' europea) cosi' recita:
             "Art.    2-bis    (Banca    depositaria:    compiti    e
          responsabilita').-
           1.  La  custodia  del  patrimonio  del  fondo  deve essere
          affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve:
               a)  accertare  che  siano  conformi  alla  legge,   al
          regolamento  ed  alle prescrizioni dell'organo di vigilanza
          l'emissione ed il rimborso  delle  quote,  il  calcolo  del
          valore  delle quote stesse, la destinazione dei redditi del
          fondo;
               b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la
          controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso;
               c) eseguire le iscrizioni della societa' di  gestione,
          se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo
          ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.
             2.  La  banca  depositaria e' responsabile nei confronti
          della  societa'  di  gestione  dei  partecipanti  di   ogni
          pregiudizio     da     essi     subito    in    conseguenza
          dell'inadempimento  degli  obblighi   di   cui   al   comma
          precedente.
             3.   La   banca   depositaria,  ferma  restando  la  sua
          responsabilita' per la custodia del fondo, puo'  depositare
          la  totalita'  o  parte  del fondo medesimo presso la Monte
          Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n.  289,
          e  presso  la  gestione centralizzata della Banca d'Italia,
          nonche', previo assenso della societa' di gestione,  presso
          altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate,
          in via generale, dalla Banca d'Italia.
             4.  La  banca  depositaria  deve  essere  scelta  tra le
          aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria
          o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi
          la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita'
          economica europea, una succursale in Italia, che presentino
          una adeguata organizzazione aziendale nonche'  un'ammontare
          di  mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra'
          stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
             5. La modidifica del regolamento del  fondo  conseguente
          alla  sostituzione  della  banca  depositaria  deve  essere
          pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h),  per
          due  volte  a  distanza di quindici giorni. L'efficacia del
          provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera  b),  che
          approva  la  modifca  regolamentare,  e'  sospesa  fino  al
          trentesimo  giorno   successivo   alla   data   dell'ultima
          pubblicazione.  La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali
          e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti,  conferire
          efficacia  immediata al provvedimento di approvazione della
          modifica regolamentare.
             6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa'
          di gestione e la banca depositaria  devono  agire  in  modo
          indipendente e nell'interesse dei partecipanti.
              7.  Una  banca partecipante al capitale di una societa'
          di gestione, in  misura  superiore  al  20  per  cento  del
          capitale   stesso   puo'   assumere   l'incarico  di  banda
          depositaria  dei  fondi  comuni  gestiti   dalla   societa'
          medesima  se  la maggioranza dei componenti il consiglio di
          amministrazione e coloro che sono preposti  alla  direzione
          della   societa'  di  gestione  non  svolgono  funzioni  di
          amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa".
            - Per il testo del comma 4-  quinquies   dell'art. 6  del
          decreto  legislativo n. 124/1993, introdotto dalla presente
          legge, si veda in nota all'art. 3.