Art. 7. (Banca depositaria) 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Nota all'art. 7, comma 1: - L'art. 2-bis della legge n. 77/1z993, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fonsi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita' europea) cosi' recita: "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilita').- 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve: a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo; b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso; c) eseguire le iscrizioni della societa' di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. 2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente. 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilita' per la custodia del fondo, puo' depositare la totalita' o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonche', previo assenso della societa' di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia. 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita' economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonche' un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra' stabilita in via generale dalla Banca d'Italia. 5. La modidifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifca regolamentare, e' sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia puo', in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare. 6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la societa' di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. 7. Una banca partecipante al capitale di una societa' di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso puo' assumere l'incarico di banda depositaria dei fondi comuni gestiti dalla societa' medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della societa' di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa". - Per il testo del comma 4- quinquies dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993, introdotto dalla presente legge, si veda in nota all'art. 3.