Art. 3.
  I certificati sono equiparati a tutti gli  effetti  ai  titoli  del
debito   pubblico  e  loro  rendite  e,  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al decreto  legge  19  settembre  1986,  n.  556,
convertito,  con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,
sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli  atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai   fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono  esenti
dall'obbligo  di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto   di
accertamento  di  ufficio;  anche  se denunciati, essi non concorrono
alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle  lettere
b) e c).
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale e sono compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.