Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute  nella  convenzione  stipulata,  per   le   operazioni   di
collocamento, in data 4 aprile 1985.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle  aste  tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  alla   Banca   d'Italia   una   provvigione   di
collocamento dello 0,25 per cento.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli  operatori  partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi  compreso  quello  di  non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.