Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 25 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite  Rete
nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.