Art. 2.
  I certificati di credito di cui al presente decreto sono costituiti
da  titoli  al  portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50
milioni, 100 milioni, 500  milioni,  1  miliardo  e  10  miliardi  di
capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
l'emissione  e'  rappresentata da un certificato globale provvisorio,
al  portatore,  di  valore  pari  all'importo  nominale  emesso,   da
custodire  nei  depositi  della  "gestione  centralizzata"  in essere
presso  la  Banca  d'Italia.  Il  certificato  provvisorio   non   ha
circolazione al di fuori del sistema della "gestione centralizzata".
  I titoli per i quali in sede di attribuzione non e' stata richiesta
la  consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei
depositi della Banca d'Italia di cui  al  comma  precedente,  possono
essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al
portatore.
  Ai  sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  4
giugno  1993  e  n.  10  del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei
titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai  commi  precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli  di  propria  pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa
essere immediatamente  soddisfatta  con  i  quantitativi  disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici necessari per  l'allestimento  e  la  spedizione  dei  titoli
stessi,   previo  frazionamento  del  certificato  di  cui  al  comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al portatore, di cui al primo comma del  presente  articolo,  ne'  di
tramutamento in nominativi.