(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
                    Proventi e loro destinazione
   La   Fondazione   provvede   alla   realizzazione   degli    scopi
istituzionali con:
   i  proventi  e  le  rendite  derivanti  dalla gestione del proprio
patrimonio dopo aver accantonato una quota  pari  ad  almeno  il  10%
degli  stessi  ad  una  riserva  finalizzata  alla  sottoscrizione di
aumenti di capitale della  societa'  bancaria  conferitaria  o  della
holding  partecipata,  nonche'  all'acquisto di azioni delle societa'
medesime e dopo aver detratto le spese di gestione.
   (Omissis).
                          Norme transitorie
   (Omissis).
                              Art. 25.
  Gli effetti delle modifiche  apportate  all'art.  4,  primo  comma,
dello statuto decorrono dal 1 settembre 1994.