ALLEGATO Art. 4. Proventi e loro destinazione La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con: i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio dopo aver accantonato una quota pari ad almeno il 10% degli stessi ad una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria conferitaria o della holding partecipata, nonche' all'acquisto di azioni delle societa' medesime e dopo aver detratto le spese di gestione. (Omissis). Norme transitorie (Omissis). Art. 25. Gli effetti delle modifiche apportate all'art. 4, primo comma, dello statuto decorrono dal 1 settembre 1994.